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Decadenza del titolo edilizio e regime giuridico delle opere parzialmente eseguite e non successivamente completate

Titolo edilizio, con sentenza del 7 marzo 2024 n. 2228 il Consiglio di Stato ha demandato il quesito all'Adunanza Plenaria
 

10 APRILE 2024

In materia di titolo edilizio e sua decadenza, segnaliamo la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato (Sez.II) del 7 marzo 2024 n. 2228.
 
I giudici, non pronunciandosi sui ricorsi, hanno disposto il deferimento all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del seguente quesito: “quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio“.
 
Una decisione motivata anzitutto da una serie di considerazioni.
 

Titolo edilizio: i rilievi dei giudici


Anzitutto, osserva il Consiglio di Stato, la giurisprudenza dominante ha ritenuto che la decadenza dal titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nei termini – cioè per fatto imputabile al titolare e relativo alle modalità di utilizzo /inutilizzo del titolo edilizio – ha efficacia ex nunc e non ex tunc e, quindi, non implica l’obbligo di disporre la demolizione delle opere realizzate nel periodo di validità del titolo (le quali, perciò, non possono essere ritenute abusive) – ove queste risultino conformi al progetto approvato con il permesso di costruire – ma comporta semplicemente la necessità, per il titolare decaduto, di chiedere un nuovo permesso per l’esecuzione delle opere non ancora ultimate.
 
 
Con la conseguenza che, in mancanza di proroga o rinnovo del titolo, gli interventi effettuati successivamente alla decadenza del titolo risultano abusivi, il che comporta la legittimità dell’ordine di demolizione solo per quanto realizzato successivamente all’intervenuta decadenza, ma non per quanto realizzato in precedenza.
 

Principio di tutela degli interessi del privato


Dall’altro, l’art. 38 del d.P.R. 380 del 2001 si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato, mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite proprio per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall’origine in assenza di titolo, sì da ottenere la conservazione del bene.