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Deroghe agli standard urbanistici ed edilizi ai sensi dell’art. 2-bis del dpr 380/2001

L’ANCE ha aggiornato al 10 aprile 2024 il dossier che raccoglie le disposizioni di deroga agli standard urbanistici ed edilizi di cui al DM 1444/1968 adottate dalle Regioni

17 APRILE 2024

di Valeria Tarroni

L’ANCE ha aggiornato al 10 aprile 2024 il dossier che raccoglie le disposizioni di deroga agli standard urbanistici ed edilizi di cui al DM 1444/1968 adottate dalle Regioni, in attuazione dell’art. 2-bis[1] inserito nel dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013 e successivamente integrato e modificato dai DL 32/2019 e 76/2020.

Ad oggi sono 17 le Regioni che hanno dato attuazione alla norma.

Uno dei principali problemi alla realizzazione di interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto mediante demolizione e ricostruzione, è rappresentato dal rispetto delle disposizioni sugli standard urbanistici (rapporti fra insediamenti e spazi/immobili pubblici o per attività di interesse generale) ed edilizi (limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza fra edifici) contenute nel DM 1444/1968.

Gli interventi di “sostituzione edilizia” infatti, si inseriscono generalmente in un contesto urbano consolidato che, soprattutto in presenza di aumenti di volumetria, rende difficile il rispetto di limiti di densità, distanza o di altezza, così come il reperimento di aree da destinare a standard urbanistici.

In questo contesto il legislatore ha inserito l’art. 2–bis nel dpr 380/2001 che, pur rappresentando un primo passo verso l’adeguamento ai nuovi bisogni, continua a presentare rilevanti problematiche interpretative. Prima di tutto la “rubrica” parla di deroghe in materia di distanza tra fabbricati, mentre il testo fa riferimento in via generale a “disposizioni derogatorie al DM 1444/1968”, sembrando indicare la possibilità di introdurre deroghe a tutte le previsioni di quest’ultimo.

Oggi, a seguito di numerose pronunce della giurisprudenza sia costituzionale (sentenze n. 178/2016, 231/2016, 41/2017, 217/2020) sia amministrativa (Consiglio di Stato, ord. 1949/2022, ord. 1431/2019) è prevalente una lettura restrittiva dell’art. 2-bis come finalizzato a consentire previsioni derogatorie al DM 1444/1968 solo se recepite in piani urbanistici attuativi funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio e non riguardanti anche interventi relativi a singoli edifici.

L’orientamento restrittivo della giurisprudenza, le esigenze territoriali nascenti dai nuovi bisogni sociali ed economici e da ultimo anche la prospettiva della riforma costituzionale sull’autonomia regionale differenziata (art. 116 Cost.) confermano, a giudizio dell’Ance, l’urgenza di andare oltre la previsione di deroghe regionali, definendo una nuova disciplina degli standard urbanistici ed edilizi che, anche nell’ottica della riduzione del consumo di suolo, preveda regole specifiche per la rigenerazione urbana.

>>Allegato: Dossier Ance aggiornato al 10 aprile 2024

Note

[1] Art. 2-bis - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

  1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.