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Permesso di costruire in deroga per usi temporanei (art. 23-quater dpr 380/2001),convenzione per regolare l’uso temporaneo: la competenza

L’utilizzazione temporanea di edifici ed aree in deroga agli usi previsti dal vigente strumento urbanistico è regolato da apposita convenzione la cui approvazione è di competenza, alternativamente, della giunta comunale o del consiglio comunale a seconda che quest’ultimo organo abbia o meno in precedenza adottato l’atto di indirizzo.
 

19 APRILE 2024

di Valeria Tarroni
(TAR LOMBARDIA-MILANO, Sez. II, sentenza 29/3/2024 n. 959)


L’utilizzazione temporanea di edifici ed aree in deroga agli usi previsti dal vigente strumento urbanistico è regolato da apposita convenzione la cui approvazione è di competenza, alternativamente, della giunta comunale o del consiglio comunale a seconda che quest’ultimo organo abbia o meno in precedenza adottato l’atto di indirizzo.

La norma[1]


L’art. 23-quater, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che i comuni possono consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico qualora ciò sia funzionale allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
I commi 4 e 5 del citato articolo 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001 prevedono che l’uso temporaneo in deroga alle previsioni di piano debba essere disciplinato da una apposita convenzione. Il successivo comma 7 precisa infine che il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle citate disposizioni da parte della giunta comunale e che, in assenza di tale atto consiliare, lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione dello stesso consiglio comunale.
Dall’insieme di queste norme si ricava che la domanda di rilascio del permesso di costruire in deroga deve essere accompagnata da una bozza di convenzione la quale, per la sua eventuale approvazione, deve essere sottoposta alternativamente all’esame della giunta comunale o del consiglio comunale a seconda che quest’ultimo organo abbia o meno in precedenza adottato l’atto di indirizzo previsto dal settimo comma dell’art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001. Risulta pertanto evidente che i dirigenti dei comuni non sono competenti ad esprimersi in materia essendo ogni valutazione come detto rimessa agli organi politici.

Il caso deciso dal TAR Milano

Richiamata la disciplina dell’art. 23-quater “Usti temporanei” del dpr 380/2001 (introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera m-bis), della legge n. 120 del 2020), il TAR Lombardia – Milano, sentenza n. 959 del 29/3/2024 ha dichiarato l’illegittimità per vizio di incompetenza del provvedimento dirigenziale di diniego di un’istanza di permesso di costruire in deroga alle previsioni del vigente strumento urbanistico, presentata ai sensi dell’art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001 e della corrispondente legge regionale.
L’istanza per la realizzazione di un centro sportivo in un immobile di proprietà privata era stata preceduta dall’invio di bozza della convenzione, come previsto dal comma 7 del citato art. 23-quater.
Il dirigente, preso atto dalla mancanza dell’atto consiliare di indirizzo, invece di sottoporre la bozza di convenzione all’esame degli organi politici, aveva dato direttamente un provvedimento di rigetto.
La mancanza dell’atto consiliare di indirizzo, affermano i giudici del Tar Milano, non conferisce al dirigente il potere di adottare il provvedimento di rigetto dell’istanza posto che, la legge prevede in questo caso, che sia il consiglio comunale a doversi esprimere sulla bozza di convenzione.

La sentenza è consultabile al link www.giustizia-amministrativa.it

 


[1] Art. 23-quater - Usi temporanei
1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola:
a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.