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DL. 202/2024 c.d. “Decreto Milleproroghe 2025” - Ulteriore proroga (da 30 a 36 mesi) dei termini di validità dei titoli edilizi, delle autorizzazioni paesaggistiche e delle convenzioni urbanistiche

Il Decreto-legge 27/12/2024 n. 202 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” c.d. “Decreto milleproroghe 2025” (pubblicato sulla G.U. S.G. n. 302 del 27/12/2024) all’art. 7 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”,  estende la proroga da 30 a 36 mesi, dei termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi e di validità delle convenzioni urbanistiche, delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, prevista dall’art. 10-septies, comma 1, del D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) convertito con modificazioni dalla L. 51/2022 e successive modifiche. [1].
 

8 GENNAIO 2025

di Valeria Tarroni

Il Decreto-legge 27/12/2024 n. 202 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” c.d. “Decreto milleproroghe 2025” (pubblicato sulla G.U. S.G. n. 302 del 27/12/2024) all’art. 7 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”,  estende la proroga da 30 a 36 mesi, dei termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi e di validità delle convenzioni urbanistiche, delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, prevista dall’art. 10-septies, comma 1, del D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) convertito con modificazioni dalla L. 51/2022 e successive modifiche. [1].

Permessi di costruire e SCIA

L’ulteriore proroga di  6 mesi per complessivi mesi 36 si applica:

  • ai termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi (per silenzio-assenso) entro il 31 dicembre 2024;
  • ai termini delle SCIA presentate (e pienamente efficaci) entro il 31 dicembre 2024; 

Condizioni:

  • la proroga di inizio e fine lavori non è automatica per cui l’interessato deve presentare al Comune una comunicazione di volere usufruire della proroga;
  • i termini di inizio e/o fine lavori non devono essere già decorsi al momento della presentazione al Comune della comunicazione di volersi avvalersi della proroga;
  • il titolo abilitativo non deve risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Cumulo delle proroghe – l’ulteriore estensione della proroga si applica anche ai permessi di costruire e alle SCIA che hanno già beneficiato di precedenti proroghe ordinarie ai sensi dell’art. 15, comma 2, dpr 380/2001 e di proroghe straordinarie ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.L. 76/2020 (conv. con modifiche dalla L. 120/2020) e dell'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (conv. con modifiche dalla L. 27/2020).

Autorizzazioni

L’ulteriore proroga da mesi 30 a mesi 36, alle medesime predette condizioni, si applica anche ai termini delle autorizzazioni paesaggistiche (D.lgs. 42/2004) e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (Dlgs 152/2006) rilasciate entro il 31 dicembre 2024. 

Convenzioni urbanistiche e piani attuativi

L’ulteriore proroga di 6 mesi per complessivi mesi 36 mesi si applica inoltre:

  • al termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari, comunque denominati dalla legislazione regionale, formatisi fino al 31 dicembre 2024; 
  • ai termini di inizio e fine lavori, nonché a tutti i termini previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari;
  • ai termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico formatisi fino al 31 dicembre 2024.

Condizioni:

La proroga è automatica, in quanto la norma non prevede l’invio al Comune di comunicazioni per usufruirne. Le convenzioni, accordi similari e  piani prorogati, non devono essere in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004. 

Cumulo delle proroghe: l’ulteriore estensione della proroga si applica anche ai diversi termini delle convenzioni urbanistiche (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito delle proroghe precedenti dell’art. 30, comma 3-bis, del DL 69/2013 e dell’art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020, purché ancora efficaci al momento dell’entrata in vigore della proroga.

Testo dell’art. 10-septies (Misure a sostegno dell’edilizia privata) del D.L. 21/2022

da ultimo modificato dall’art. 7 del D.L. 202/2024 c.d. “Milleproroghe 2025”

 

 “1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”

[1]Le proroghe straordinarie dei termini di validità dei  titoli edilizi e delle convenzioni urbanistiche sono state disposte:

 dall’art. 30, commi 3 e 3-bis del D.L. 69/2013 conv.   L. 98/2013 (proroga di anni 2 per permessi di costruire e SCIA; di anni 3 per convenzioni urbanistiche; di anni 3 per autorizzazioni paesaggistiche);

dall’art. 103, commi 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020 conv. con L. 27/2020 (proroga di 90 giorni decorrente dalla cessazione dello stato di emergenza pandemica - 31/3/2022 - per atti abilitativi e convenzioni urbanistiche in scadenza fra il 31/1/2020 e 31/3/2022);

dall’art. 10, comma 4 e 4-bis, del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 (proroga di 1 anno per l’inizio lavori e di 3 anni per la fine lavori di permessi di costruire; proroga di 3 anni per SCIA e di 3 anni per convenzioni urbanistiche);

dall’art. 10-septies del D.L. 21/2022 conv. L. 51/2022 (proroga di 1 anno per permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche, convenzioni urbanistiche). Proroga successivamente estesa ad anni 2 dal D.L. 198/2022 conv. L. 14/2023, poi estesa a 30 mesi dal D.L. 181/2023 conv. L. 11/2024 e ora ulteriormente estesa a 36 mesi dal D.L. 202/2024.