Implicazioni legali delle modifiche in pendenza di condono edilizio
Quando un immobile, già oggetto di una istanza di condono edilizio, subisce trasformazioni tali da sostituire radicalmente la struttura preesistente, emergono complesse implicazioni legali. Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 9851 del 9 dicembre 2024, una trasformazione radicale rende improcedibile l'istanza di condono originariamente presentata. Di conseguenza, l'amministrazione è tenuta a emanare un provvedimento di demolizione per l'edificio nuovo, costruito abusivamente
17 GENNAIO 2025
Quando un immobile, già oggetto di una istanza di condono edilizio, subisce trasformazioni tali da sostituire radicalmente la struttura preesistente, emergono complesse implicazioni legali. Secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 9851 del 9 dicembre 2024, una trasformazione radicale rende improcedibile l’istanza di condono originariamente presentata. Di conseguenza, l’amministrazione è tenuta a emanare un provvedimento di demolizione per l’edificio nuovo, costruito abusivamente.
Orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza corrente, consolidata da varie sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, chiarisce che le modifiche agli immobili in condono devono essere non sostanziali e conformi alle normative vigenti. Lavori che alterano significativamente la struttura, i volumi, o i prospetti dell’edificio originario interrompono la continuità con l’immobile precedente, compromettendo la possibilità di riconoscere l’edificio come quello originariamente abusivo. In tali casi, le modifiche vengono considerate autonome e quindi soggette a nuove sanzioni.
Modifiche durante il condono
Per i proprietari degli immobili e per le amministrazioni locali, è fondamentale comprendere che durante la pendenza di un condono, ogni modifica deve essere attentamente valutata. L’art. 35 della L. n. 47/1985 stabilisce che, dopo la presentazione della domanda di condono, sono ammessi soltanto lavori di “completamento” che non modificano sostanzialmente l’opera originaria. La realizzazione di nuove costruzioni o modifiche radicali durante il condono non è solo inadmissibile, ma può anche comportare la presunzione di trasformazione, precludendo di fatto la possibilità di un’esito positivo del processo di condono.
Questi orientamenti evidenziano la necessità di una stretta aderenza alle norme edilizie e di condono, per garantire che ogni intervento su immobili in condono sia legalmente sostenibile e non esponga i proprietari a ulteriori complicazioni legali o procedimenti demolitori.