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Sanatoria sismica dopo il c.d. “Salva casa”

Con l’approvazione del D.L. 69/2024 (c.d. Salva Casa), convertito con modificazioni con L. n. 105/2024, fra le corpose modifiche apportate al dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia – TUE) è stata introdotta l’attestazione riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni  (NCT) vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, qualora l’intervento difforme dal titolo edilizio riguardi unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, escluse quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).
 

20 GENNAIO 2025

Con l’approvazione del D.L. 69/2024 (c.d. Salva Casa), convertito con modificazioni con L. n. 105/2024, fra le corpose modifiche apportate al dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia – TUE) è stata introdotta l’attestazione riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni  (NCT) vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, qualora l’intervento difforme dal titolo edilizio riguardi unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, escluse quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

1 - Ambito di applicazione della c.d. “sanatoria sismica”

In conseguenza della novella, la presentazione di una pratica sismica per la regolarizzazione “ex post” di interventi è sempre dovuta (a meno che non si tratti di immobili in zone a rischio sismico basso), nei seguenti casi[1]:

  • tolleranze edilizie (art. 34-bis, comma 3-bis, del TUE);
  • accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali c.d. “sanatoria semplificata” (art. 36-bis, del TUE). In tal caso per la sanatoria è richiesta la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione dell’istanza e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.

Per entrambi i casi la procedura è stabilita dall’art. 34-bis, comma 3-bis, del TUE che prevede, qualora l’immobile sia ubicato in zona classificata sismica (ad eccezione di quelle a bassa sismicità), la presentazione di una pratica sismica “in sanatoria” qualora le opere abbiano riguardato le strutture dell’immobile o comunque comportato effetti sulle stesse o sulla risposta delle medesime all’azione sismica.

2 - Procedura differenziata in base alla rilevanza dell’intervento

Il tecnico incaricato deve anzitutto accertare che la difformità dell’opera, rispetto al titolo edilizio, rientri nelle ipotesi di tolleranze edilizie o di accertamento di conformità c.d. “semplificata”,   deve attestare l’epoca di realizzazione dell’intervento e le NTC allora vigenti. 

Per gli immobili ubicati in zone classificate a media e alta sismicità (Zone 1 e 2) deve essere presentata allo Sportello Unico che provvederà a trasmettere alla struttura tecnica competente, l’attestazione a firma del professionista che le opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione, corredata della necessaria documentazione tecnica predisposta sulla base dei contenuti minimi dell’art. 93, comma 3, del TUE. 

La procedura è differenziata in base alla rilevanza dell’intervento e a seconda dei casi comporta: 

  1. la richiesta di autorizzazione sismica nel caso di interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 94-bis; 
  2. il deposito dei progetti, in caso di interventi di “minore rilevanza” per la pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera b), dell’art. 94-bis;
  3. la presentazione della documentazione prevista dalle disposizioni regionali per gli interventi “privi di  rilevanza” per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 94-bis. 

L’autorizzazione sismica deve essere rilasciata entro 30 giorni decorsi inutilmente i quali si forma per silenzio-assenso. In tal caso l’interessato richiede allo sportello l’attestazione sul decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazioni o istruttorie inevase o di provvedimento di diniego. Entro 15 giorni lo sportello deve dare riscontro.

Il controllo di merito, anche a campione, sul deposito dei progetti per gli interventi di minore rilevanza sismica va svolto secondo le indicazioni regionali. La documentazione depositata per gli interventi privi di rilevanza sismica per la pubblica incolumità è soggetta al controllo secondo le indicazioni regionali.

3 - Raccordo della regolarizzazione sismica con quella edilizia e con le tolleranze

Alla dichiarazione sulle tolleranze (art. 34 del TUE) il tecnico incaricato, nel caso di interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, dovrà allegare l’autorizzazione sismica o l’attestazione che la stessa si è formata per silenzio-assenso. Nel caso di interventi con minore rilevanza o  privi di rilevanza per la pubblica incolumità dovrà allegare l’attestazione che è decorso il termine per i controlli in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase o di esito negativo sui controlli.

Nel procedimento di accertamento di conformità c.d. “semplificata” (art. 36-bis del TUE), il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e  l’efficacia della SCIA in sanatoria, presuppongo la preventiva conclusione positiva del sub-procedimento di regolarizzazione sismica.

 Nel caso gli interventi strutturali da regolarizzare non siano rispondenti alla normativa tecnica sismica vigente al momento della realizzazione, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o l’efficacia della SCIA in sanatoria sono subordinati alla realizzazione, da parte del richiedente,  dei lavori necessari per rendere l’opera conforme alla normativa tecnica di settore, anche strutturale, e/o alla rimozione delle opere che non possono essere sanate, entro il termine congruo che sarà assegnato dallo Sportello.  L’esecuzione delle opere è condizione per l’efficacia della sanatoria.

4 - Segnalazione all’Autorità Giudiziaria

La presentazione o il deposito tardivo degli elaborati per i lavori in zona sismica (artt. 93, 94, 94-bis del TUE),  non estingue i reati previsti dalla normativa sismica e pertanto dovrà essere segnalata all’autorità giudiziaria la violazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche, se, all’epoca della realizzazione dell’intervento il Comune era classificato sismico.

La contravvenzione antisismica punisce infatti l'omesso deposito preventivo degli elaborati progettuali previsti dalla normativa sismica, poiché la normativa prevede che prima dell’esecuzione dell’intervento, siano effettuati dalla struttura competente i necessari controlli atti ad escludere pericoli per la pubblica incolumità.

Trovano dunque applicazione le disposizioni di cui all’art. 96 e seguenti del dpr. 380/2001. L’eventuale intervenuta prescrizione può essere dichiarata soltanto dal Giudice Penale. 

Ed infatti, l’art. 45, comma 2, del TUE dispone che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria estingue (solo) i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche e non anche quelli previsti dalla normativa antisismica, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza penale. 

Note

[1] Non è invece contemplata la “sanatoria sismica” per l’accertamento di conformità edilizia con “doppia conformità completa” (art. 36 del TUE).