
Decreto Salva casa, sullo stato legittimo
Il TAR Lombardia ha preso una posizione che si contrappone alle direttive del Ministero delle Infrastrutture riguardo la regolarità degli immobili, evidenziando la necessità di una verifica concreta da parte delle amministrazioni locali. La sentenza 227 del 2025 stabilisce che non è sufficiente un'implicita attestazione di regolarità per gli immobili
3 MARZO 2025
Il TAR Lombardia ha preso una posizione che si contrappone alle direttive del Ministero delle Infrastrutture riguardo la regolarità degli immobili, evidenziando la necessità di una verifica concreta da parte delle amministrazioni locali. La sentenza 227 del 2025 stabilisce che non è sufficiente un'implicita attestazione di regolarità per gli immobili, ma è indispensabile una verifica effettiva della corrispondenza tra i titoli edilizi e la situazione fisica degli immobili. Questo approccio si discosta dalle linee guida ministeriali del Salva casa, che suggerivano una semplificazione delle procedure per dimostrare lo stato legittimo di un immobile, spesso necessarie per accedere ai bonus edilizi.
Il caso
Il decreto 69/2024 aveva introdotto una norma che permetteva di dedurre lo stato legittimo dall'ultimo titolo abilitativo, a condizione che l'amministrazione avesse verificato i titoli pregressi al momento del suo rilascio. Tuttavia, il TAR Lombardia ha chiarito che è necessaria una prova esplicita di tale verifica, non ritenendo sufficiente la mera indicazione nei documenti dell'esistenza di titoli pregressi, come interpretato estensivamente dal Ministero nelle sue FAQ.
Il caso specifico esaminato dal TAR coinvolgeva manufatti realizzati senza il rispetto dei titoli edilizi, sollevando questioni sulla corretta interpretazione delle norme relative allo stato legittimo. La sentenza del TAR mette in evidenza un possibile contrasto tra la linea ministeriale, orientata a una maggiore flessibilità, e le decisioni future della giurisprudenza, che potrebbe richiedere un approccio più rigoroso nella verifica della regolarità degli immobili.