28 FEBBRAIO 2025
di Valeria Tarroni
(MIT - Servizio Contratti Pubblici - Supporto Giuridico. Risposta a quesito 3167 emessa il 30/1/2025)
Il MIT – Servizio Contratti Pubblici – Supporto Giuridico, con la risposta resa in data 30/1/2025 al quesito 316, ha espresso chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle verifiche nel caso di opere di urbanizzazione a scomputo oneri realizzate da privati titolari di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del dpr 380/2001.
In sintesi:
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In generale ai sensi dell’art. 13 co 7 del codice, le disposizioni del codice trovano applicazione all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso ai sensi dell’art 16 comma 2 bis del DPR n. 380/2001, considerate sostitutive degli oneri concessori dovuti (interamente o parzialmente). Questo tipo di interventi è regolato dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023). Sulla base delle informazioni fornite, vengono in considerazione le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, per le quali, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato I.12 al Codice trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 16 comma 2 bis DPR n. 380/2001: infatti possono essere realizzate direttamente dal privato senza che trovino applicazione le norme del Codice. Si ricorda che, come precisato da ANAC, quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici si applica unicamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi dell’articolo 14 del Codice dei contratti pubblici, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria. Ciò posto, si provvede a fornire le seguenti risposte: Domanda n. 1: come chiarito da ANAC nelle faq (B.14) sulla tracciabilità aggiornate al 6 febbraio 2024 , la tracciabilità trova applicazione ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L’onere di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e il pagamento del contributo ANAC sono a carico del soggetto privato che realizza l’opera, come risulta dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 (par. 2.4). Domande al n. 2: la richiesta del CIG deve riguardare l’importo complessivo dei lavori per la realizzazione delle opere, inclusi gli incarichi complementari alla realizzazione, come la direzione lavori. Se il soggetto privato realizza direttamente le opere senza affidare alcun lavoro all’esterno, il CIG deve essere richiesto soltanto per i pagamenti. Nel caso in cui la realizzazione delle opere venga affidata parzialmente ad altri soggetti, il CIG deve essere richiesto sia per la parte affidata all’esterno sia per altre forniture e incarichi correlati (es. acquisto materiali, noleggio mezzi, affidamento incarichi tecnici). Riguardo alla domanda n. 3, come indicato da ANAC non sono soggetti al monitoraggio. Si rinvia alla delibera ANAC n. 261del 20 giugno 2023 ai sensi dell’articolo 23, comma 5 del codice contratti, nonché al comunicato del Presidente ANAC del 24 maggio 2024. Per la domanda n. 4 la risposta è negativa. Per la domanda n. 5 per la risposta si rimanda alle Istruzioni di ITACA, secondo cui resta a carico della stazione appaltante l’obbligo di inserire gli interventi in questione negli strumenti di programmazione per il coinvolgimento di risorse pubbliche derivanti da un mancato introito per l’Erario, “anche allorquando si presenta la fattispecie di cui al citato art. 13, comma 7, D.Lgs. 36/2023.” In particolare nella scheda D dell’allegato I.5 al codice, l’opera a scomputo dovrà essere indicata come caso di apporto di capitale privato (selezionando la voce “altro” della tabella D.4). |