Abusi edilizi, la Consulta boccia la norma regionale per violazione dell’equilibrio tra demolizione e sanzione
Con la sentenza n. 22 del 12 febbraio 2025, pubblicata il 6 marzo, la Consulta ha ribadito che le condizioni stabilite dall’articolo 38 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) per evitare la demolizione di un’opera abusiva sono inderogabili anche per le autonomie speciali
12 MARZO 2025
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1/2022, nella parte in cui introduce criteri propri per determinare l’impossibilità di demolizione degli abusi edilizi e il relativo pagamento sostitutivo. Con la sentenza n. 22 del 12 febbraio 2025, pubblicata il 6 marzo, la Consulta ha ribadito che le condizioni stabilite dall’articolo 38 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) per evitare la demolizione di un’opera abusiva sono inderogabili anche per le autonomie speciali.
La decisione
In particolare, la Corte ha chiarito che il pagamento di una sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione può avvenire solo se sussistono due requisiti: l’impossibilità di rimuovere i vizi procedurali e l’impossibilità tecnica di ripristinare lo stato dei luoghi. Questi elementi costituiscono il “punto di equilibrio” tra la necessità di tutelare il territorio e le esigenze del privato, un bilanciamento che spetta esclusivamente al legislatore statale.
Di conseguenza, Bolzano – e più in generale le autonomie locali – non possono introdurre ulteriori criteri per stabilire l’impossibilità di ripristino né modificare il criterio di calcolo della sanzione, ad esempio legandola alla gravità del danno urbanistico.
Sanzioni per abusi edilizi
La decisione rafforza il principio secondo cui, anche in presenza di autonomie speciali, la disciplina in materia di sanzioni per gli abusi edilizi deve rispettare i limiti dettati dalla normativa nazionale, a tutela di un ordinato governo del territorio.