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Omessa comunicazione del preavviso di rigetto: illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di parte - nessuna sanatoria in giudizio

La sentenza, al di là del caso specifico, è di interesse generale in quanto verte sulla legittimità o meno di un provvedimento di rigetto di un’istanza, assunto senza la preventiva notifica della comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis L. 241/1990, che costituisce un obbligo del procedimento amministrativo.
 

14 MARZO 2025

 di Valeria Tarroni

(TAR LAZIO, SEZ. I TER,  sentenza 5 marzo 2025 n. 4717)

La sentenza, al di là del caso specifico, è di interesse generale in quanto verte sulla legittimità o meno di un provvedimento di rigetto di un’istanza, assunto senza la preventiva notifica della comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis L. 241/1990, che costituisce un obbligo del procedimento amministrativo.

 
 
Affermano i giudici del  TAR Lazio che l’assenza della notifica del preavviso di rigetto comporta l’illegittimità del provvedimento amministrativo.

La normativa

 
L’art. 10-bis della L. 241 del 1990 dispone: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.”
 
L’istituto del c.d. “preavviso di rigetto”, art. 10-bis introdotto nella L. 241/1990 dalla L. 15/2005 stabilisce una modalità di partecipazione al procedimento amministrativo volta ad anticipare le ragioni del provvedimento di rigetto di un’istanza di parte, per rendere possibile il confronto cittadino/Amministrazione prima della decisione finale. Obiettivo di questa fase  procedimentale è quello di promuovere la trasparenza dell’Amministrazione pubblica e la collaborazione coi cittadini, ottenendo anche effetti deflattivi del contenzioso. 
 
Annullamento del provvedimento ad istanza di parte per omessa comunicazione del preavviso di rigetto art. 10-bis L. 241/1990
 
Richiama il TAR Lazio, sentenza n. 4717/2025 che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “la mancata notifica del preavviso di rigetto, determinando l’impossibilità di integrare le carenze di documentazione essenziale ai fini di una completa istruttoria, comporta l’illegittimità del provvedimento reiettivo” (Consiglio di Stato sez. III, 22 luglio 2024, n. 6575).
 
L’omessa   comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una istanza ha precluso all’istante la possibilità di presentare documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, per cui  è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza assunto in violazione dell’art.10-bis della L. n. 241/1990.
 
In giudizio non si può invocare la “sanatoria” art. 21-octies della L. 241/1990.
 
E’ utile qui richiamare che il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 6743/2021, ha affermato che a seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lettera i) del D.L. 76/2020 convertito con L: 120/2020, la violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza imposto dall'art. 10 bis della L. 7 n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all’art. 21 octies della L. n. 241/1990.
 
 
Le sentenze sono consultabili  in https://www.giustizia-amministrativa.it