Il sindaco del Comune ha il compito di vigilare e intervenire in casi di violazioni ambientali come l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti, e può utilizzare le sentenze penali per orientare l'accertamento delle responsabilità amministrative
21 MARZO 2025
La disciplina ambientale italiana si fonda sul principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti, sancito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). Tale principio stabilisce che tutti gli attori coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti hanno una posizione di garanzia rispetto alla corretta gestione degli stessi.
Ne consegue che l’esclusione di responsabilità per il produttore di rifiuti è subordinata alla dimostrazione di aver rispettato le disposizioni del Testo Unico Ambientale. In particolare, è necessario il possesso del formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del d.lgs. 152/2006), controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla consegna. La mancata presentazione di tale documento o l’adozione di misure ex post per sanare irregolarità pregresse non sono ritenute sufficienti a escludere la responsabilità.
In base all’art. 192 del d.lgs. 152/2006, il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze per prevenire e reprimere il deposito incontrollato di rifiuti, individuando i responsabili e imponendo obblighi di ripristino ambientale. La sentenza del TAR Calabria, (Sez. I), del 10 febbraio 2025, n. 293 ha ribadito che tali provvedimenti possono basarsi su elementi indiziari acquisiti anche da procedimenti penali, purché ritenuti sufficientemente attendibili.
Un aspetto rilevante della sentenza in esame riguarda l’uso delle decisioni penali nei procedimenti amministrativi. Il TAR ha chiarito che una sentenza di improcedibilità per prescrizione (art. 425 c.p.p.) non equivale a una sentenza di assoluzione nel merito. Pertanto, il Sindaco può trarre elementi utili da tali pronunce per individuare eventuali responsabilità ambientali, anche se il procedimento penale non si è concluso con una condanna definitiva. Questo principio rafforza l’autonomia della giurisdizione amministrativa nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’abbandono incontrollato di rifiuti.