Affidamento rifiuti e integrazione verticale: il TAR legittima la scelta del Comune, ma impone rigore istruttorio
Con la sentenza n. 140 del 18 febbraio 2025, il TAR Lombardia, Brescia, (Sez. I), si è pronunciato su un tema cruciale per gli enti locali: l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
26 MARZO 2025
Con la sentenza n. 140 del 18 febbraio 2025, il TAR Lombardia, Brescia, (Sez. I), si è pronunciato su un tema cruciale per gli enti locali: l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il caso riguardava un Comune che aveva deciso di affidare congiuntamente, in un unico lotto funzionale, sia il servizio “a monte” (spazzamento, raccolta e trasporto) sia quello “a valle” (recupero e smaltimento), optando quindi per una gestione integrata in senso verticale. I giudici hanno riconosciuto che tale scelta rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, in linea con i principi di autonomia organizzativa, ma a precise condizioni.
Necessaria una motivazione puntuale e documentata
Secondo il TAR, l’integrazione verticale non può essere adottata in modo meccanico. Il Comune deve dimostrare, attraverso un’istruttoria adeguata, che la scelta di accorpare i servizi in un unico affidamento sia effettivamente la più efficiente e rispondente all’interesse pubblico. Serve una motivazione puntuale che chiarisca, tra l’altro: quali vantaggi concreti deriverebbero dall’unificazione dei lotti; se tali benefici non siano raggiungibili anche con una gestione separata; e se l’operazione comporti effetti distorsivi della concorrenza, valutando se essi siano inevitabili e proporzionati, oppure evitabili con soluzioni alternative.
Concorrenza e costi: attenzione agli impatti sulla collettività
Il tribunale evidenzia come le scelte in materia di affidamento rifiuti possano generare significativi impatti economici e concorrenziali. L’aggregazione dei servizi, se non attentamente valutata, rischia di ridurre la partecipazione degli operatori di settore, comprimere la concorrenza e generare un aumento dei costi, con possibili ripercussioni negative per i cittadini. Per questo motivo, nel settore ambientale l’onere motivazionale richiesto alle amministrazioni è particolarmente stringente. In sintesi, la legittimità della gestione integrata non è in discussione, ma deve essere sorretta da un solido impianto tecnico, giuridico e motivazionale. Una lezione utile non solo per i Comuni, ma per tutte le stazioni appaltanti impegnate nell’affidamento di servizi pubblici essenziali