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Il condono edilizio non impedisce al vicino di chiedere la demolizione per violazione delle distanze

La sanatoria urbanistica, comunemente nota come "condono", rappresenta un provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione regolarizza opere edilizie realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo. Tuttavia, come ribadito dal TAR, Campobasso, Molise, (Sez. I), nella sentenza n. 84 del 17 marzo 2025, il condono produce effetti esclusivamente sul piano dei rapporti pubblici: amministrativi, penali e fiscali
 

2 APRILE 2025

Sanatoria edilizia: limiti e ambito di efficacia

La sanatoria urbanistica, comunemente nota come “condono”, rappresenta un provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione regolarizza opere edilizie realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo. Tuttavia, come ribadito dal TAR, Campobasso, Molise, (Sez. I), nella sentenza n. 84 del 17 marzo 2025, il condono produce effetti esclusivamente sul piano dei rapporti pubblici: amministrativi, penali e fiscali. Non incide, invece, sui rapporti tra privati. In particolare, non priva il proprietario confinante del diritto di far valere la violazione delle distanze legali tra edifici, previste dal codice civile e dai regolamenti edilizi comunali. La sanatoria, in altre parole, può legittimare l’opera davanti alla P.A., ma non la rende intoccabile agli occhi del vicino leso.
 

Il diritto del vicino resta intatto

Anche quando un immobile venga condonato, il proprietario del fondo contiguo conserva il diritto di agire in giudizio per ottenere la demolizione dell’opera o la sua riduzione alla distanza legale. Lo ha ribadito la giurisprudenza di legittimità e amministrativa (Cass. civ., sez. II, sentt. n. 30131/2009 e n. 18728/2005; Cons. Stato, sez. II, n. 1766/2020; TAR Salerno, n. 1177/2023). Il condono, infatti, non sana gli effetti civilistici dell’abuso, né cancella il pregiudizio che può derivarne al vicino, ad esempio in termini di luce, aria o veduta. In definitiva, resta ferma la possibilità per entrambi i frontisti di tutelare i propri diritti davanti al giudice ordinario, anche se entrambe le costruzioni siano state condonate.