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Ministero della Cultura fa chiarezza sul “Salva Casa” e la compatibilità paesaggistica

Con un comunicato pubblicato l'8 aprile 2025, il Ministero della Cultura ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sulla compatibilità tra il cosiddetto Decreto Salva Casa e la normativa in materia paesaggistica.
 

22 APRILE 2025

Con un comunicato pubblicato l'8 aprile 2025, il Ministero della Cultura ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sulla compatibilità tra il cosiddetto Decreto Salva Casa e la normativa in materia paesaggistica. Il comunicato fa seguito alla pubblicazione della circolare n. 19 del 4 aprile 2025 emanata dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, struttura operativa del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale. Il documento si concentra in particolare sull'applicazione dell’articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia (TUE), recentemente introdotto dal D.L. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024.

Il punto focale del chiarimento è la compatibilità tra il nuovo articolo del TUE e il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), la cui applicazione continua a rappresentare un tema sensibile nella regolazione degli interventi edilizi in aree sottoposte a vincolo.

Accertamento postumo: sanatoria e compatibilità non sono in contrasto

Secondo quanto riportato nella circolare, l’articolo 36-bis del TUE è da considerarsi pienamente applicabile anche in ambito paesaggistico, senza entrare in contrasto con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali. Il Ministero fa leva sul principio della successione cronologica delle leggi, per affermare che una norma più recente può introdurre specifiche deroghe al divieto generale di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica.

In altre parole, il legislatore conserva la facoltà di prevedere limitate ipotesi di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, anche per interventi realizzati in assenza di SCIA o in parziale difformità rispetto ai titoli edilizi. Non si tratta, quindi, di una sanatoria indiscriminata, bensì di un meccanismo regolato che tiene conto del vincolo paesaggistico ma introduce una flessibilità finalizzata a risolvere situazioni pregresse, nel rispetto dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio.

Soprintendenze: parere vincolante e silenzio-assenso dopo 90 giorni

La circolare precisa che anche in questo nuovo quadro normativo, il parere della Soprintendenza rimane vincolante ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria. Trascorso tale termine senza risposta, si forma il silenzio-assenso, in linea con quanto già previsto dall’ordinamento in altri ambiti autorizzativi.

Tuttavia, il Ministero invita con forza le Soprintendenze a mettere in atto misure organizzative efficienti per contenere al minimo i casi di formazione tacita del parere. L’obiettivo è assicurare una valutazione puntuale, che non risulti aggirata dal mero decorso dei termini, soprattutto in presenza di interventi che coinvolgano beni tutelati o contesti paesaggistici sensibili.