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La modalità della demolizione deve sempre vagliata

In materia di abusi edilizi, l’interesse ad agire non può presumersi dalla mera qualifica di denunciante. Secondo il Consiglio di Stato (Sez. II), sentenza n. 2814 del 2 aprile 2025, occorre una valutazione concreta del pregiudizio che deriverebbe alla parte dalla mancata esecuzione del provvedimento sanzionatorio

28 APRILE 2025

L’interesse ad agire: non basta denunciare l’abuso

In materia di abusi edilizi, l’interesse ad agire non può presumersi dalla mera qualifica di denunciante. Secondo il Consiglio di Stato (Sez. II), sentenza n. 2814 del 2 aprile 2025, occorre una valutazione concreta del pregiudizio che deriverebbe alla parte dalla mancata esecuzione del provvedimento sanzionatorio. La qualifica di "vicino", o la semplice attivazione del Comune, non bastano: serve dimostrare un danno effettivo e attuale.

Questa impostazione si inserisce in un contesto normativo consolidato, che riconosce come nelle aree vincolate ogni difformità edilizia, anche minima, debba essere qualificata come variazione essenziale, con conseguente applicazione delle sanzioni più severe previste dal D.P.R. n. 380/2001, agli articoli 31 e 44. In tali casi, l’art. 27, comma 2, impone la demolizione, escludendo la possibilità di sanzioni pecuniarie sostitutive.

Aree vincolate: demolizione obbligata ma modulabile

Quando l’intervento edilizio avviene su immobili soggetti a vincolo ambientale o paesaggistico, anche la più limitata difformità dal titolo edilizio si trasforma ope legis in variazione essenziale. Non è ammessa la categoria della “parziale difformità” (art. 34), che resta una figura residuale riservata agli interventi minori su immobili non vincolati.

Tuttavia, la modalità con cui viene eseguita la demolizione deve essere oggetto di valutazione specifica, ispirata ai principi di proporzionalità e conservazione. Occorre cioè verificare se l’intervento abusivo sia frazionabile, cioè se si possa procedere alla rimozione senza intaccare la parte legittimamente realizzabile del manufatto.

Tra superfetazioni e demolizioni radicali

La demolizione frazionata è più agevole in presenza di superfetazioni edilizie, cioè aggiunte autonome rispetto al corpo originario dell’edificio. Quando invece l’abuso incide profondamente su struttura e morfologia dell’intero fabbricato, l’unica strada percorribile è la demolizione radicale, anche in assenza di indicazioni dettagliate da parte dell’Amministrazione.

La decisione del Consiglio di Stato si inserisce nella scia di precedenti consolidati (Cons. Stato, A.P., n. 14/2024) e sottolinea l’importanza della tutela del paesaggio, oggi rafforzata dalla riforma costituzionale dell’art. 9. La sanzione demolitoria resta obbligatoria, ma la sua esecuzione deve essere calibrata sulle specificità del caso concreto.