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Ordine di demolizione: quando il Comune non deve motivare l’interesse pubblico

La demolizione di un immobile realizzato sine titulo, ossia in totale assenza di titolo abilitativo edilizio, non lascia spazio a valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (Sez. II) con la recente sentenza n. 2816 del 2 aprile 2024

29 APRILE 2025

La demolizione di un immobile realizzato sine titulo, ossia in totale assenza di titolo abilitativo edilizio, non lascia spazio a valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 2816 del 2 aprile 2024 (Sez. II), confermando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: l’ordinanza di demolizione è un atto vincolato, che scatta automaticamente in presenza dell’abuso e non necessita di ulteriori motivazioni.

Non è dunque richiesta una specifica valutazione sull’interesse pubblico attuale alla rimozione del manufatto né una comparazione con eventuali interessi privati coinvolti. A nulla vale neppure il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso: l’inerzia dell’amministrazione non sana l’illegittimità originaria né genera un affidamento tutelabile.

Nessuna motivazione rafforzata o bilanciamento di interessi

A differenza di altri provvedimenti amministrativi, l’ordine di demolizione non esige una “motivazione rafforzata”, neppure quando l’intervento repressivo incide su situazioni consolidate nel tempo. Secondo il Consiglio di Stato (tra le altre, sentenze n. 2220/2024 e n. 3001/2023), il decorso del tempo non conferisce alcuna legittimazione di fatto all’opera abusiva. Non è quindi configurabile un affidamento giuridicamente rilevante da parte del privato, e l’amministrazione può agire anche a distanza di anni.

Inoltre, non sono opponibili contestazioni tardive su precedenti dinieghi di condono edilizio, né è più possibile impugnare incidenter tantum atti divenuti definitivi.

L’ordinanza è doverosa, senza necessità di avviso al privato

La natura vincolata dell’ordine di demolizione incide anche sul procedimento: non è necessaria la comunicazione di avvio, prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990. Trattandosi di un atto dovuto, nessun apporto partecipativo del privato potrebbe influenzarne il contenuto. Lo chiarisce ancora una volta Palazzo Spada (sent. n. 3052/2024), richiamando l’orientamento secondo cui l’intervento demolitorio è vincolato e insuscettibile di differimento per esigenze partecipative. Un indirizzo che rafforza i poteri repressivi delle amministrazioni locali nel contrasto all’abusivismo edilizio.