17 APRILE 2025
di V. Tarroni
(Consiglio di Stato,Sez. II, sentenza 9 aprile 2025 n. 2996)
Il titolo edilizio necessario per realizzare una recinzione dipende dalle caratteristiche costruttive e dall'impatto urbanistico-edilizio dell'opera sul territorio.
Una recinzione di assai modesta consistenza non costituisce intervento rilevante sul piano edilizio e non richiede alcun titolo edilizio.
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Nel solco di una propria precedente pronuncia[1] il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2996/2025, afferma che “la realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra ius aedificandi e ius excludendi alios ex art. 841 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto”.
Una recinzione costituita da paletti in ferro bullonati al suolo e collegati da una semplice catenella tra un paletto e l’altro, affermano i giudici di Palazzo Spada che presenta un consistenza di assai modesta entità e non necessità di titolo edilizio.
Normativa e giurisprudenza amministrativa
Il dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) non contiene in ordine alla realizzazione di recinzioni, indicazioni dirimenti.
Infatti tali manufatti non sono elencati nell’art. 6 fra le attività di edilizia libera, nell’art. 10 tra gli interventi soggetti a permesso di costruire e nell’art. 22 fra quelli sottoposti a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La realizzazione di recinzioni non può neppure avvenire con Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) art. 6-bis del dpr 380/2001, alla quale sono riconducibili in via residuale tutti gli interventi non ricompresi nell’elenco di cui ai predetti articoli 6, 10, 22.
Neppure viene in aiuto il D.lgs. 222/2016 (c.d. “SCIA 2”) che comunque non è stato aggiornato alle successive modifiche normative al dpr 380/2001.
In via generale dalla giurisprudenza amministrativa si ricava che la necessità o meno del titolo edilizio per realizzare una recinzione va valutato, caso per caso, in base alle effettive caratteristiche costruttive (materiali e dimensioni) del manufatto e all’impatto urbanistico-edilizio che le opere generano sul territorio. La casistica che si può desumere è la seguente:
Recinzione ricadente nell’attività di edilizia libera (art. 6 del dpr 380/2001) [2]
Rientra nell’edilizia libera la realizzazione di una recinzione il cui impatto edilizio-urbanistico , può essere ritenuto minimo considerate le modalità costruttive, l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e le dimensioni ridotte. In tal caso l’intervento è riconducibile all’attività di manutenzione ordinaria per la quale non è necessario il previo ottenimento di un titolo edilizio. La realizzazione costituisce inoltre esplicazione del diritto di lecita recinzione della proprietà privata previsto dall’art. 841 c.c..[3]
E’ stata ad esempio ritenuta di edilizia libera l’installazione di una recinzione costituita da una mera rete metallica con stanti in ferro e/o in legno, senza cordolo.
Recinzione soggetta a SCIA ordinaria (art. 22, comma 1 del dpr 380/2001) [4]
Se le opere non superano in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia e si tratta di manufatti di corpo e altezza modesti, restano nel regime della SCIA.
Solo nel caso in cui l’intervento sia tale da integrare una trasformazione urbanistica del territorio con la creazione di una “nuova costruzione”, è necessario il permesso di costruire.
E’ stata ad esempio ritenuta assoggettabile a SCIA la realizzazione di una recinzione costituita da uno zoccolo in cemento armato con sopra una rete metallica.
Recinzione soggetta a permesso di costruire (art. 10 del dpr 380/2001) [5]
E’ necessario il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una recinzione la cui struttura stabile e l’estensione dell'area relativa, sia di notevole impatto e tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così da rientrare nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001.
E’ stato ad esempio ritenuto soggetto a permesso di costruire un muro di recinzione lungo 25 metri e alto 2,50 metri munito di cancello scorrevole.
Le sentenze citate sono liberamente scaricabili da https://www.giustizia-amministrativa.it