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Condono edilizio: non basta il silenzio assenso dell'amministratore

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. VI), n. 2215 del 18 marzo 2025 chiarisce i limiti della sanatoria straordinaria

6 MAGGIO 2025

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2215 del 18 marzo 2025, ribadisce un principio fondamentale in materia di condono edilizio: non basta il decorso del tempo previsto dalla legge né la presentazione completa della domanda per ottenere la sanatoria di un abuso edilizio. Perché la richiesta produca effetti, è necessario dimostrare il rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle leggi sul condono. Si tratta di un chiarimento essenziale per professionisti tecnici, legali e pubbliche amministrazioni, ancora oggi impegnati nella gestione di migliaia di domande pendenti risalenti ai tre condoni varati tra il 1985 e il 2003.

Sanatoria ordinaria e condono: due strumenti diversi

È opportuno distinguere tra la sanatoria ordinaria (art. 36 D.P.R. 380/2001), che si fonda sulla cosiddetta “doppia conformità” urbanistica, e il condono edilizio, misura straordinaria prevista da leggi speciali (L. 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003). Quest’ultima consente, a fronte del pagamento di un’oblazione, la regolarizzazione anche di opere altrimenti insanabili, purché ultimate entro le date limite stabilite dalle singole leggi. Nonostante la chiusura dei termini (1985, 1995 e 2004), molte pratiche risultano ancora aperte e oggetto di contenzioso. La sentenza conferma che una domanda di condono sospende l’efficacia di ordinanze demolitorie, ma solo in presenza di documentazione completa e requisiti accertabili.

Vincoli, compatibilità e limiti agli interventi successivi

Un altro aspetto rilevante chiarito dal Consiglio di Stato e dal TAR è che la presenza di vincoli sopravvenuti (paesaggistici, ambientali) non esclude a priori il condono, ma impone l’acquisizione del nulla osta da parte dell’autorità competente. Inoltre, qualsiasi intervento successivo alla domanda di condono su un immobile abusivo è soggetto a vincoli stringenti: senza una sanatoria già rilasciata, i nuovi lavori restano abusivi e soggetti a demolizione. La normativa, in particolare l’art. 35 L. 47/1985, consente solo interventi eccezionali e subordinati a precisi limiti.