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Condono edilizio e vincoli sopravvenuti: occorre sempre il parere della Soprintendenza

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. VI), n. 2215 del 18 marzo 2025 chiarisce i limiti della sanatoria straordinaria  
 

7 MAGGIO 2025

Nel complesso panorama del condono edilizio, una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI), n. 3399 del 18 aprile 2025 ha ribadito con forza un principio ormai consolidato: il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo – tipicamente la Soprintendenza – è sempre necessario, anche se il vincolo paesaggistico o culturale è stato introdotto dopo la realizzazione dell’opera abusiva.
 
Si tratta di un chiarimento importante per professionisti, tecnici comunali e amministrazioni locali coinvolti nei procedimenti di sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985. La pronuncia mette in luce che l’obbligo di acquisizione del parere non viene meno se l’immobile è preesistente al vincolo. In altre parole, la tutela sopravvenuta genera comunque effetti sui procedimenti di condono.
 

La legittimità del parere spetta al Comune, ma lo Stato vigila

Il caso affrontato dai giudici riguarda un Comune che aveva espresso parere favorevole alla concessione in sanatoria di un fabbricato a uso abitativo, realizzato in assenza di titolo abilitativo. La Soprintendenza, però, ha annullato quel parere per difetto di motivazione: non era stata sufficientemente valutata la compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico nel frattempo introdotto.
 
La sentenza chiarisce un aspetto decisivo: la Soprintendenza non entra nel merito dell’opera, ma valuta la legittimità dell’iter seguito dal Comune. È dunque responsabilità dell’amministrazione locale motivare in modo puntuale e documentato l’assenso alla sanatoria. In assenza di ciò, l’autorità statale può annullare l’atto.
 

Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato

La pronuncia del Consiglio di Stato si allinea a precedenti conformi (sentenze n. 8994/2024, n. 5606/2024 e n. 4073/2023), consolidando una linea interpretativa rigorosa ma coerente: il condono edilizio, soprattutto in aree vincolate, richiede un’attenta valutazione del contesto normativo attuale, non solo di quello al momento della costruzione.
 
Per chi opera nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica, si tratta di un importante richiamo a procedere con prudenza, nel rispetto dei vincoli e delle procedure, anche quando questi sembrano “sopravvenuti”. La trasparenza e la correttezza formale degli atti amministrativi restano il presupposto fondamentale per ottenere una sanatoria valida e duratura.