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Condono edilizio, doppio stop del Tar: insanabile il cambio d’uso in area vincolata

13 MAGGIO 2025

Non è sanabile il cambio di destinazione d’uso da soffitta ad abitazione con ampliamento, se l’immobile si trova in un’area soggetta a vincoli paesaggistici e archeologici. Lo ha stabilito il TAR Lazio, (Sez. IV ter), con la sentenza n. 8692 del 6 maggio 2025, respingendo il ricorso di una cittadina contro il diniego di condono edilizio espresso da Roma Capitale. La vicenda prende le mosse nel 2004, quando la proprietaria presenta richiesta di sanatoria per lavori abusivi consistenti nell’ampliamento (29,5 mq) e nella trasformazione della soffitta in abitazione. Ma l’amministrazione capitolina rigetta l’istanza: l’immobile è ubicato in area soggetta a vincoli stringenti — uno archeologico, imposto dal D.M. 24 febbraio 1986, e uno paesaggistico, previsto dal Piano Territoriale Paesistico (PTP) “Veio–Cesano”.
 

Vincoli ostativi, nessun margine per la sanatoria

Il tentativo della ricorrente di qualificare i vincoli come “relativi” e non assoluti — sostenendo la necessità di acquisire solo un parere dell’autorità preposta — non ha convinto i giudici amministrativi. Il Tar ha richiamato l’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge Regionale Lazio n. 12/2004, che elenca i vincoli che costituiscono cause ostative insuperabili alla concessione del condono. I magistrati hanno sottolineato che ciascuno dei vincoli individuati — uno di fonte statale e uno regionale — basta da solo a precludere la sanatoria. La sentenza si inserisce in una giurisprudenza ormai consolidata: laddove sussistano vincoli tutori di rilevanza pubblica, il condono edilizio non può essere concesso, neppure in presenza di un parere favorevole tardivo o mancante. In definitiva, il ricorso è stato integralmente respinto, confermando l’insanabilità dell’abuso in aree sottoposte a tutela paesaggistica e archeologica.