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Opere precarie: prevale la funzione sull’apparenza strutturale

Il Consiglio di Stato, (Sez. VII), sentenza n. 3508 del 23 aprile 2025 del riafferma il criterio funzionale come parametro decisivo per distinguere le opere soggette a titolo edilizio

16 MAGGIO 2025

In materia edilizia, ciò che rende un’opera “precaria” non è la leggerezza dei materiali o la facilità con cui può essere rimossa, ma la funzione che essa svolge. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, (Sez. VII), con la sentenza n. 3508 del 23 aprile 2025, stabilendo che il cosiddetto criterio funzionale deve sempre prevalere nella valutazione della necessità del titolo edilizio.

In particolare, qualsiasi struttura – gazebo, roulotte, container o pensilina – se destinata a soddisfare esigenze non temporanee, richiede il permesso di costruire, a prescindere dalla sua removibilità.

Opere precarie: nozione giuridica e limiti applicativi

Secondo l’art. 3 del D.P.R. 380/2001, anche i manufatti leggeri e prefabbricati sono qualificati come nuove costruzioni se destinati ad abitazione, lavoro o deposito, salvo che rispondano a esigenze contingenti e limitate nel tempo. La giurisprudenza è ormai costante: l’opera precaria è tale solo se strettamente legata a un bisogno temporaneo – come una baracca di cantiere o un chiosco per eventi occasionali – e se viene effettivamente rimossa entro 90 giorni, come previsto dall’art. 6, lett. e-bis), del Testo Unico Edilizia.

La mancata rimozione oltre il termine legale comporta la configurazione dell’abuso edilizio e il consumarsi del relativo reato (art. 44 T.U. Edilizia), come ribadito dalla Cassazione penale (sent. n. 846/2020).

Attenzione alla stagionalità: non è sinonimo di temporaneità

Un altro chiarimento importante riguarda le strutture a uso stagionale, come gazebo o tettoie per attività turistiche: non sono considerate precarie se l’utilizzo si ripete ciclicamente. In questi casi, la stagionalità non esclude la stabilità funzionale dell’opera. Di conseguenza, è richiesto il titolo edilizio, come affermato dalla giurisprudenza in numerose occasioni (Cons. Stato, sent. n. 2841/2014; Tar Campania, sent. n. 7090/2018).

Conclusioni: il criterio funzionale guida le valutazioni

L’approccio “funzionale” è oggi il punto di riferimento per amministrazioni e operatori del settore: non è l’aspetto, ma l’utilizzo concreto e la durata dell’esigenza a determinare la necessità del titolo abilitativo. Una linea interpretativa che tutela il territorio e garantisce la certezza giuridica.