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Lottizzazione abusiva a scopo edificatorio: l’intervento del TAR Sicilia

Il TAR Sicilia, (Sez. V), con sentenza n. 536 del 10 marzo 2025, ha definito un complesso contenzioso promosso da alcuni privati cittadini contro il Comune di Carini. L’Amministrazione aveva ravvisato nell’area oggetto della richiesta una lottizzazione abusiva “mista”, sia sotto il profilo materiale che cartolare, ostativa al rilascio del titolo
 

19 MAGGIO 2025

Il TAR Sicilia, (Sez. V), con sentenza n. 536 del 10 marzo 2025, ha definito un complesso contenzioso promosso da alcuni privati cittadini contro il Comune di Carini. I ricorrenti impugnavano l’annullamento in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata per silentium, ai sensi dell’art. 28 della L.R. Sicilia n. 16/2016, nonché il diniego definitivo alla relativa istanza di condono edilizio. L’Amministrazione aveva ravvisato nell’area oggetto della richiesta una lottizzazione abusiva “mista”, sia sotto il profilo materiale che cartolare, ostativa al rilascio del titolo.
 

Questioni giuridiche principali

Configurabilità della lottizzazione abusiva – La Corte ha dovuto accertare se sussistessero gli estremi di una lottizzazione abusiva in presenza di frazionamenti catastali, atti di compravendita e successive opere edilizie realizzate senza titolo in zona a destinazione agricola. Tale accertamento è rilevante poiché la presenza di una lottizzazione abusiva impedisce il rilascio di titoli abilitativi, anche in sanatoria.
 
Formazione del silenzio-assenso sulla perizia giurata – La seconda questione riguarda l’asserita formazione del titolo edilizio per silentium, in forza del decorso dei 90 giorni ex art. 28 L.R. 16/2016. La Corte era chiamata a chiarire se l’efficacia del silenzio-assenso fosse preclusa in caso di lottizzazione abusiva.
 
Affidamento dei privati e principio di buona fede – I ricorrenti hanno invocato la tutela dell’affidamento, lamentando l’illegittimità dell’annullamento della sanatoria e l’omessa comparazione dell’interesse pubblico con quello privato, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990.
 
Ratio decidendi (Analisi giuridica)
Il TAR ha ricostruito in modo puntuale la disciplina della lottizzazione abusiva ex art. 30 D.P.R. 380/2001, evidenziando che la fattispecie può configurarsi sia in forma materiale (trasformazione urbanistica del territorio) sia in forma cartolare (frazionamento e alienazione dei terreni). Nel caso in esame, l’intensa attività edificatoria e il frazionamento della particella originaria in micro-lotti venduti a diversi acquirenti configurano una lottizzazione “mista” risalente agli anni ’80-’90. Tale situazione, secondo giurisprudenza consolidata, rende inapplicabile la disciplina del condono edilizio, anche in forma tacita, stante la natura permanente dell’illecito. Il Collegio ha altresì escluso l’irrilevanza della destinazione urbanistica “verde agricolo”, chiarendo che tale destinazione può essere giustificata da esigenze di tutela del territorio, anche in presenza di urbanizzazione di fatto. Non ha valore l’eccezione relativa all’ultimazione dell’abuso in epoca antecedente al 17 marzo 1985, poiché la lottizzazione ha avuto prosecuzione materiale fino al 1997 e l’attività negoziale fino al 1990, rendendo applicabile l’art. 18 della L. 47/1985. Il TAR ha infine chiarito che il principio di affidamento non è opponibile in caso di lottizzazione abusiva, a causa della sua rilevanza oggettiva e dell’onere di diligenza che grava sull’acquirente.
 

Dispositivo e decisione finale

Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo legittimo il diniego del condono e l’annullamento della concessione edilizia auto-assentita. È stata dichiarata improcedibile l’azione avverso il silenzio sull’istanza di piano di recupero, poiché l’Amministrazione ha fornito risposta esplicita. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 2.000 oltre accessori.
 

Implicazioni giuridiche e pratiche

La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la lottizzazione abusiva, per la sua natura complessa e progressiva, esclude qualsiasi forma di sanatoria isolata dei manufatti coinvolti. Rilevante è il chiarimento sulla persistente efficacia ostativa della destinazione “verde agricolo” e sulla inapplicabilità della disciplina del silenzio-assenso nei casi in cui l’illecito abbia alterato irreversibilmente l’assetto urbanistico. In prospettiva, la pronuncia rafforza la funzione di tutela della potestà pianificatoria dei Comuni e richiama l’attenzione degli operatori giuridici sulla necessità di valutare congiuntamente i profili materiali e negoziali degli interventi edilizi.