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Tutela dei beni culturali: il vincolo indiretto

La sentenza n. 3575 del 27 marzo 2025, il Consiglio di Stato, (Sez. VI), consolida l’orientamento che riconosce la natura tecnica-discrezionale delle prescrizioni di tutela indiretta, ma rafforza l’onere motivazionale nei casi di trattamento differenziato delle destinazioni d’uso.
 

20 MAGGIO 2025

Con la sentenza n. 3575 del 27 marzo 2025, il Consiglio di Stato, (Sez. VI), ha definito l’appello proposto dall’associazione Italia Nostra Onlus contro la sentenza del T.A.R. Liguria che aveva respinto il ricorso di primo grado volto all’annullamento del Decreto n. 15/2022 del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Liguria. Il decreto sottoponeva le pertinenze dell’Ospedale Galliera, edificio già vincolato ex art. 10, comma 1, D.lgs. 42/2004, a misure di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del medesimo Codice.
 

Questioni giuridiche principali

Legittimità delle prescrizioni indirette di tutela – La Corte era chiamata a verificare se le misure apposte risultassero coerenti con le finalità dell’art. 45 del Codice dei Beni Culturali, o piuttosto finalizzate surrettiziamente a obiettivi urbanistici o sanitari.
 
Sufficienza e logicità dell’istruttoria – La ricorrente ha contestato la validità tecnico-giuridica dell’istruttoria sottesa al decreto, lamentando difetti nella documentazione fotografica e nella valutazione delle visuali.
 
Violazione del giudicato precedente (sentenza n. 4685/2021) – L’appellante ha sostenuto che il nuovo provvedimento sarebbe sostanzialmente identico a quello già annullato e pertanto elusivo del giudicato.
 

Ratio decidendi (Analisi giuridica)

Il Consiglio di Stato ha confermato, con motivazione più articolata rispetto al primo grado, la legittimità delle prescrizioni fondate sull’art. 45 del Codice, riaffermandone la natura strumentale alla tutela dell’immobile vincolato. È stata ritenuta legittima la valutazione “mista” operata dalla Soprintendenza, che può tener conto anche di interessi secondari purché funzionali all’obiettivo culturale. È stata esclusa la violazione del giudicato, ritenendo che il nuovo provvedimento abbia colmato le carenze istruttorie del precedente. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto viziata, per difetto di motivazione, la previsione secondo cui solo gli interventi diversi da quelli sanitari debbano rispettare le caratteristiche tipologiche e stilistiche del contesto: tale distinzione, introdotta senza fondamento istruttorio, viola il principio di proporzionalità e coerenza dell’azione amministrativa.
 

Dispositivo e decisione finale

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello, annullando esclusivamente la clausola del decreto che subordina il rispetto delle caratteristiche storicizzate alla sola variazione di destinazione d’uso non sanitaria. Il provvedimento è stato quindi annullato “in parte qua”, con obbligo per la Soprintendenza di riesaminare il punto. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.