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Demolizione da parte del prefetto: utili indicazioni dalla recente giurisprudenza

In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale
 

21 MAGGIO 2025

di Mario Petrulli

La norma


Il vigente art. 41 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) dispone che:
1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2.Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”.
Si tratta di una disposizione che, in una sua precedente formulazione, la Corte Costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196, aveva dichiarato illegittima e che è stata nuovamente introdotta con l’art. 10-bis, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; testimonianza della volontà del legislatore di dare certezza ai tempi delle demolizioni[1].
Avuto riguardo alla sua formulazione letterale, la norma dispone uno spostamento automatico di competenza in sostanziale deroga all’Ordinamento degli Enti Locali, che presuppone e si giustifica nell’inerzia dei relativi uffici e che, in quanto avente natura sostitutiva di questi ultimi, richiede una interpretazione rigorosa e non estensiva.

La condizione perché possa sussistere la competenza del Prefetto


Secondo la giurisprudenza, “L’ordine di demolizione/riduzione in pristino (come reso palese dalla distinzione tra le due attività contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001) presuppone (e non costituisce) l’accertamento dell’abuso, che deriva dai verbali di sopralluogo e di riscontro che individuano e descrivono l’opera realizzata. Ne deriva che, laddove l’ente locale abbia emanato l’ordine di demolizione (che costituisce quindi l’avvio della procedura esecutiva, posta la sua esecutività e imperatività, tale da determinare, in caso di inosservanza, effetti ex lege di ablazione della proprietà privata e di sua acquisizione in capo all’ente locale procedente) entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso (operato nell’ambito della funzione della “vigilanza” di cui all’art. 27, d.P.R. n. 380/2001 da parte del personale verbalizzante), la competenza sostitutiva del Prefetto non si radica[2].
In sostanza, come ribadito recentemente dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 18 marzo 2025, n. 184, il presupposto perché operi il trasferimento della competenza a disporre le procedure demolitorie dal Comune al Prefetto è costituito dal mancato avvio di tale procedura entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso e, in concreto, ciò è da individuarsi (non nell’omesso avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di demolizione) bensì nell’omessa emanazione dell’ordine di demolizione, che costituisce appunto l’avvio della procedura esecutiva, nei 180 giorni successivi all’accertamento.
Nel caso specifico valutato dai giudici reggini si era avuta la seguente sequenza:
  • in data 4.10.2017 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio segnalava al Comune la presenza di molteplici trasformazioni, consistenti in modifiche e ampliamenti su alcuni manufatti;
  • in data 8.3.2018 veniva effettuato il sopralluogo da parte del Comune con l’individuazione e l’accertamento degli abusi e l’individuazione dei responsabili;
  • in data 4.4.2018 veniva adottato l’ordine di demolizione delle opere abusive ivi indicate;
  • il 30.5.2022 il Comune, acclarato il mancato adempimento dell’ordine di demolizione, adottava il verbale di inadempienza spontanea oggetto di impugnazione.
Da quanto ora esposto si evince che nella fattispecie esisteva un provvedimento di demolizione (l’ordine adottato in data 4.4.2018) mai venuto meno e che, con il verbale, è stato accertato come non eseguito spontaneamente, con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Orbene, a prescindere dalla valenza del trasferimento del potere previsto dall’art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001 – se cioè alternativo, come affermato in alcune pronunce[3] o concorrente, come evidenziato in altre sentenze[4], nel caso specifico affrontato dai giudici reggini il trasferimento della competenza al Prefetto non poteva ritenersi avvenuto non sussistendone i relativi presupposti, visto che l’ordine di demolizione era stato adottato tempestivamente, ossia entro i 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, e mai era venuto meno.
L’esclusione della competenza del Prefetto per quanto attiene l’acquisizione di diritto delle opere abusive
Il Consiglio di Stato, sez. II, nella sent. 9 aprile 2025, n. 2998, ha affermato che l’art. 41 del Testo Unico Edilizia non attiene all’acquisizione di diritto delle opere abusive al patrimonio comunale, ossia al segmento procedimentale disciplinato dall’art. 31, commi 3 e 4, del medesimo Testo Unico; quest’ultimo costituisce una fase (che si iscrive nel più ampio iter di controllo dell’assetto urbanistico del territorio e repressione degli abusi edilizi) che culmina nell’adozione di un atto la cui competenza resta radicata in capo all’Amministrazione Comunale[5].

Note
[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 giugno 2022, n. 5115.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 13 marzo 2023, n. 4422.
[3] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent 13 marzo 2023, n. 4422.
[4] TAR Lazio, Latina, sez. II, sent. 26 ottobre 2023, n.751: “la competenza specifica a porre in essere le procedure di demolizione appare conferita dalla legge in via concorrente sia al Comune sia al Prefetto, come si evince dal combinato disposto degli artt. 27, 31, comma 5 e 41, D.P.R. n. 380/2001 cit. (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17 aprile 2023, n. 861)”.
[5] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 12 giugno 2024, n. 11898: “È sufficiente qui evidenziare che […] l’art. 41, co. 1 del d.P.R. n. 380/2001, come modificato ad opera del d.l. n. 76/2020, attiene testualmente alla (sola) “demolizione” del manufatto abusivo, disponendo espressamente che “In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale […]”, come peraltro si desume anche dalla rubrica della norma, che per l’appunto recita “Demolizione di opere abusive”. La previsione di cui trattasi, dunque, riguarda unicamente il potere di ripristino dello status quo, che compete al Prefetto in via autonoma una volta inutilmente decorso il termine di 180 giorni: cfr. ex multis T.A.R. Latina, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 865, secondo cui “la competenza specifica a porre in essere le procedure di demolizione appare conferita dalla legge in via concorrente sia al Comune sia al Prefetto, come si evince dal combinato disposto degli artt. 27, 31, comma 5 e 41, D.P.R. n. 380/2001 cit.”, nonché ancora T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6327, secondo cui “La disposizione dell’articolo 41 – che è il frutto di una novella legislativa introdotta in sede di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – innova il sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 380 concentrando in capo al Prefetto – in deroga quindi alle ordinarie competenze previste negli articoli 27 e segg. in capo a comuni, enti gestori dei vincoli e regioni – il compito di curare le procedure di demolizione in un’ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni”.