Accesso agli atti edilizi: il TAR conferma, basta la “vicinitas” per conoscere i permessi di costruire
Con la sentenza n. 1648 del 13 maggio 2025, il TAR Lombardia (sez. IV) ribadisce un principio giuridico di grande rilievo per cittadini e professionisti: in materia edilizia, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato anche in assenza di contiguità diretta, purché sussista il requisito della vicinitas
22 MAGGIO 2025
Con la sentenza n. 1648 del 13 maggio 2025, il TAR Lombardia (sez. IV) ribadisce un principio giuridico di grande rilievo per cittadini e professionisti: in materia edilizia, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato anche in assenza di contiguità diretta, purché sussista il requisito della vicinitas. Un concetto giuridico che non si limita alla mera prossimità fisica, ma si estende a qualsiasi collegamento stabile e significativo con l’area interessata dall’intervento edilizio.
In particolare, il TAR ha ritenuto legittima la richiesta di accesso agli atti edilizi formulata da una residente la cui abitazione dista circa 275 metri dal fabbricato oggetto di trasformazione in struttura turistica. In un piccolo centro urbano, tale distanza non esclude – secondo il giudice – l’esistenza di un interesse concreto e attuale, specie se l’intervento incide sul tessuto urbanistico e sociale.
Il diritto di accesso come strumento di controllo civico
La pronuncia si inserisce nel solco già tracciato dal Consiglio di Stato (sentenze nn. 906/2019, 1664/2020 e 4023/2023), secondo cui il giudizio sull’accesso agli atti non verte sulla legittimità del provvedimento, ma sulla sussistenza del diritto alla conoscenza. In tal senso, il giudice può riconoscere l’accesso anche per ragioni diverse da quelle contestate dalla PA.
Il diritto di accesso assume una funzione conoscitiva e strumentale, utile a tutelare interessi urbanistici, ambientali e sociali. Lo conferma il TAR Puglia (sent. n. 1077/2023), che ha riconosciuto la legittimità dell’accesso per valutare l’impatto di un progetto edilizio sul territorio, anche senza contiguità diretta tra l’immobile e l’abitazione del richiedente.
Titoli edilizi pubblici e ostensione obbligatoria
La sentenza valorizza infine un altro aspetto fondamentale: i titoli edilizi sono atti pubblici. L’amministrazione non può opporre motivazioni generiche per negare l’accesso, né può invocare la riservatezza dell’interessato, come chiarito da consolidata giurisprudenza (Cons. Stato n. 8885/2024; Tar Lazio n. 10215/2018).
Il messaggio è chiaro: il cittadino ha diritto a controllare il territorio in cui vive, e la Pubblica Amministrazione ha il dovere di assicurare trasparenza e partecipazione. Un principio che rafforza l’idea di una governance urbana condivisa, in cui l’accesso agli atti diventa presidio di legalità e buon andamento amministrativo.