Planimetria antincendio: va inserito anche il manufatto abusivo
La rappresentazione degli elementi edilizi nella documentazione antincendio deve riflettere lo stato reale dei luoghi. Anche se abusivo, il manufatto deve essere riportato nella planimetria
29 MAGGIO 2025
Nella prassi professionale può accadere che un tecnico, incaricato della redazione della planimetria antincendio, rilevi la presenza di opere edilizie non regolarizzate, come piccoli manufatti privi di titolo abilitativo o non denunciati catastalmente. È il caso, ad esempio, di un “copri-scopri” realizzato senza permesso in un opificio. Qual è allora la condotta corretta da tenere?
Secondo la normativa vigente e il Codice deontologico degli ingegneri, l’obbligo primario del professionista è informare formalmente il cliente circa la necessità di procedere alla regolarizzazione edilizia, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 380/2001. L’ingegnere, infatti, ha il dovere di operare nel rispetto della legalità (artt. 4 e 6 del Codice deontologico) e, in caso contrario, potrebbe incorrere in responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Sicurezza prima di tutto: i Vigili del fuoco valutano lo stato di fatto
Anche dal punto di vista tecnico, l’elemento irregolare
deve essere inserito nella planimetria antincendio. La normativa sulla prevenzione incendi – in particolare
l’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e il
D.P.R. 151/2011 – prevede che la valutazione del rischio venga effettuata sulla base
dello stato effettivo dei luoghi. Omessi elementi strutturali o volumetrici possono
alterare la classificazione del rischio e invalidare l’intero procedimento autorizzativo.
L’ingegnere, quindi,
non è responsabile della regolarità edilizia dei manufatti, ma
lo è della corretta rappresentazione dello stato reale, anche ai fini della sicurezza antincendio. La mancata indicazione potrebbe configurare una
falsità ideologica in certificato (art. 481 c.p.), con conseguenze anche penali.
Conclusione: trasparenza e correttezza tecnica come unica via
La condotta corretta consiste, dunque, nel:
-
segnalare al cliente l’obbligo di sanatoria edilizia;
-
inserire il manufatto abusivo nella planimetria allegata alla pratica antincendio.
Qualsiasi omissione, pur se motivata da esigenze pratiche o interpretative, espone il professionista a
rischi giuridici e disciplinari. La trasparenza tecnica e la rappresentazione del reale sono principi fondamentali nella prevenzione incendi.