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L’ordine di demolizione anche in caso di difformità parziale

Il Consiglio di Stato, (Sez. IV), con la sentenza 24 marzo 2025, n. 2422, chiarisce la fiscalizzazione dell’abuso edilizio non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo
 

9 GIUGNO 2025

L’ordine di demolizione di opere edilizie difformi può essere legittimamente emesso anche quando risulti, in concreto, difficile o impossibile la sua esecuzione. A stabilirlo è il Consiglio di Stato, (Sez. IV), con la sentenza n. 2422 del 24 marzo 2025, che ha ribadito un orientamento ormai consolidato secondo cui l’inattuabilità materiale dell’ordine non incide sulla sua legittimità, ma rileva solo nella successiva fase esecutiva.

L’autonomia della fiscalizzazione rispetto all’ordine repressivo


La decisione in commento si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue tra il momento della formazione del provvedimento amministrativo e quello della sua esecuzione, chiarendo che l’eventuale fiscalizzazione dell’abuso – ovvero la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria – non condiziona l’adozione dell’ordine di demolizione, ma richiede un accertamento tecnico autonomo da parte dell’ufficio comunale.
L’art. 34 del D.P.R. 380/2001 consente infatti il ricorso alla fiscalizzazione nei soli casi di difformità parziale, ma la sua applicazione presuppone una verifica tecnica motivata e successiva, non preventiva, rispetto all’adozione dell’atto repressivo. Lo stesso vale per l’ipotesi di ristrutturazioni edilizie abusive (art. 33 del TUE), dove la sanzione sostitutiva è ammessa solo se il ripristino dei luoghi risulti impossibile.

Una giurisprudenza ormai stabile


La pronuncia si inserisce in un filone consolidato che include, tra le altre, le sentenze n. 1036/2025n. 9219/2024n. 8802/2024n. 4404/2024 e n. 10101/2023. Tutti i giudici di Palazzo Spada concordano nel ritenere che la fiscalizzazione non può essere considerata un’alternativa automatica all’ordine demolitorio, ma solo una possibilità eventuale, subordinata alla prova tecnica dell’impossibilità di esecuzione.
Implicazioni operative per i Comuni
Per le amministrazioni locali, la sentenza rappresenta un’ulteriore conferma della possibilità di emettere provvedimenti repressivi anche in assenza di certezza sulla loro attuazione fisica. Solo in un secondo momento, previa istruttoria tecnica adeguata, l’ufficio potrà valutare se fiscalizzare l’abuso. In ogni caso, la legittimità dell’ordine resta intatta, garantendo così la coerenza dell’azione amministrativa nel contrasto agli illeciti edilizi.