L’ordine di demolizione anche in caso di difformità parziale
Il Consiglio di Stato, (Sez. IV), con la sentenza 24 marzo 2025, n. 2422, chiarisce la fiscalizzazione dell’abuso edilizio non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo
9 GIUGNO 2025
L’ordine di demolizione di opere edilizie difformi può essere legittimamente emesso anche quando risulti, in concreto, difficile o impossibile la sua esecuzione. A stabilirlo è il Consiglio di Stato, (Sez. IV), con la sentenza n. 2422 del 24 marzo 2025, che ha ribadito un orientamento ormai consolidato secondo cui l’inattuabilità materiale dell’ordine non incide sulla sua legittimità, ma rileva solo nella successiva fase esecutiva.
L’autonomia della fiscalizzazione rispetto all’ordine repressivo
La decisione in commento si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue tra il momento della
formazione del provvedimento amministrativo e quello della
sua esecuzione, chiarendo che l’
eventuale fiscalizzazione dell’abuso – ovvero la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria –
non condiziona l’adozione dell’ordine di demolizione, ma richiede un
accertamento tecnico autonomo da parte dell’ufficio comunale.
L’art. 34 del
D.P.R. 380/2001 consente infatti il ricorso alla fiscalizzazione nei soli casi di
difformità parziale, ma la sua applicazione
presuppone una verifica tecnica motivata e successiva, non preventiva, rispetto all’adozione dell’atto repressivo. Lo stesso vale per l’ipotesi di
ristrutturazioni edilizie abusive (art. 33 del TUE), dove la sanzione sostitutiva è ammessa
solo se il ripristino dei luoghi risulti impossibile.
Una giurisprudenza ormai stabile
La pronuncia si inserisce in un filone consolidato che include, tra le altre, le sentenze
n. 1036/2025,
n. 9219/2024,
n. 8802/2024,
n. 4404/2024 e
n. 10101/2023. Tutti i giudici di Palazzo Spada concordano nel ritenere che
la fiscalizzazione non può essere considerata un’alternativa automatica all’ordine demolitorio, ma solo una
possibilità eventuale, subordinata alla prova tecnica dell’impossibilità di esecuzione.
Implicazioni operative per i Comuni
Per le amministrazioni locali, la sentenza rappresenta un’ulteriore conferma della possibilità di emettere
provvedimenti repressivi anche in assenza di certezza sulla loro attuazione fisica. Solo in un secondo momento, previa istruttoria tecnica adeguata, l’ufficio potrà valutare
se fiscalizzare l’abuso. In ogni caso, la
legittimità dell’ordine resta intatta, garantendo così la
coerenza dell’azione amministrativa nel contrasto agli illeciti edilizi.