Acqua pubblica e autonomie locali: il nodo irrisolto delle risorse
La Corte Costituzionale, mediante sentenza del 17 aprile 2025, n. 47, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla disciplina regionale che dispone il trasferimento ai Comuni degli impianti idrici e fognari senza prevedere una contestuale adeguata provvista finanziaria
7 LUGLIO 2025
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47 del 17 aprile 2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana contro l’art. 19, comma 2, lett. c-bis) della legge regionale n. 8/2012, che dispone il trasferimento degli impianti idrici e fognari dai consorzi ASI ai Comuni senza una contestuale copertura finanziaria.
Al centro della vicenda, il Comune, il quale contestava la consegna unilaterale degli impianti da parte del commissario liquidatore del consorzio industriale di Siracusa. Il CGA, accogliendo parte del ricorso, aveva sollevato la questione costituzionale lamentando una lesione dell’autonomia finanziaria comunale (art. 119 Cost.). Tuttavia, secondo la Consulta, il giudice avrebbe dovuto prima verificare se il trasferimento stesso fosse legittimo rispetto alla normativa statale. Poiché tale analisi è mancata, la questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
La Corte chiarisce: prima i presupposti, poi i principi
La Corte ha rimproverato al CGA di aver
sottovalutato la necessità logica di affrontare in via preliminare la questione sulla
titolarità dell’uso degli impianti, che risulta dirimente. Solo dopo aver accertato la legittimità costituzionale del trasferimento in sé, avrebbe avuto senso esaminare la
questione finanziaria.
Il principio è chiaro:
non è possibile discutere della mancanza di fondi se prima non si accerta se il Comune possa o debba gestire l’impianto. Senza questa verifica, il ricorso si fonda su un presupposto incerto.
Una decisione che offre un forte monito ai giudici amministrativi: la legittimità costituzionale non si può invocare a tappe interrotte, ma richiede un
percorso motivazionale completo e coerente.