Autotutela esecutiva: il Consiglio di Stato chiarisce i poteri sui beni pubblici
Sgomberi e gestione: la proprietà pubblica non si usucapisce, e la competenza è dei dirigenti. Così stabilito dal Consiglio di Stato, (VII), con la sentenza del 13 giugno 2025, n. 5183
9 LUGLIO 2025
Il Consiglio di Stato, (VII), con la sentenza del 13 giugno 2025, n. 5183, interviene nuovamente sul tema della tutela dei beni pubblici, fornendo due importanti chiarimenti sul piano giuridico e organizzativo. Il bene pubblico non si difende con prove di possesso, ma con la sua stessa qualifica giuridica.
Beni pubblici e autotutela: prevale la qualifica demaniale
Secondo i giudici amministrativi, l’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823, comma 2, c.c. — che consente alla Pubblica Amministrazione di procedere direttamente allo
sgombero di beni pubblici da terzi occupanti senza necessità di un titolo giudiziario —
non richiede la dimostrazione di un possesso pregresso né di un diritto dominicale esercitato ininterrottamente. È sufficiente dimostrare che il bene in questione appartenga al
demanio o al patrimonio indisponibile, da cui discende
iuris et de iure la sua destinazione alla realizzazione di interessi pubblici.
La conseguenza fondamentale è che
beni di questo tipo non sono usucapibili. Non rileva quindi da quanto tempo l’Amministrazione ne abbia perso la disponibilità materiale, né l’eventuale tolleranza di occupazioni di fatto da parte di privati.
Sgombero dei beni comunali: una funzione gestionale, non politica
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che il potere di esercitare l’autotutela esecutiva
compete ai dirigenti amministrativi, in quanto attività di natura gestionale e non politica. In linea con la riforma degli enti locali, la sentenza riafferma la distinzione tra
indirizzo politico e gestione amministrativa, collocando chiaramente lo
sgombero di immobili comunali tra le prerogative dei dirigenti.
Il potere di agire in autotutela — ad esempio per liberare un edificio o un terreno pubblico occupato —
non richiede una decisione del sindaco o della giunta, ma può (e deve) essere esercitato autonomamente dall’apparato tecnico-amministrativo. Una distinzione cruciale per evitare paralisi decisionali e garantire efficienza nella tutela del patrimonio pubblico.