
Condoni edilizi: la nozione di completamento funzionale dell’immobile
In tema di condono edilizio, la nozione di completamento funzionale di un immobile è stata definita dal Consiglio di Stato (Sez. VII) nella sentenza del 16 giugno 2025, n. 5216
10 LUGLIO 2025
In tema di condono edilizio, la nozione di completamento funzionale di un immobile è stata definita dal Consiglio di Stato (Sez. VII) nella sentenza del 16 giugno 2025, n. 5216. Secondo la giurisprudenza, l’immobile deve trovarsi in uno stato di avanzamento tale da permetterne la fruizione come residenza, salvo le sole finiture. In pratica, l’edificio non solo deve presentare una forma stabile nella consistenza planivolumetrica, ma deve anche possedere una riconoscibile e inequivocabile destinazione d’uso, come ad esempio una residenza, per poter essere considerato funzionalmente completato. Questo principio giuridico chiarisce quali siano i criteri per accedere al condono, fissando limiti precisi che evitano ambiguità nell’interpretazione della legge.
La procedura di condono e il requisito di ultimazione dei lavori
Il
condono edilizio è una procedura giuridica eccezionale, che consente di sanare gli abusi edilizi secondo le normative previste, come il
DPR n. 380/2001 e la
legge n. 47/1985. Per determinare l’ammissibilità al condono, la legge distingue tra nuovi edifici e opere interne a edifici esistenti. Per i nuovi edifici residenziali, si richiede il completamento “a rustico” con la realizzazione della copertura e delle tamponature esterne, mentre per le opere interne, è sufficiente il completamento funzionale dell’immobile. Il completamento funzionale implica che l’edificio sia sufficientemente avanzato da essere utilizzabile per la sua destinazione d’uso, ad esempio come residenza, anche se mancano le finiture come gli infissi o la pavimentazione.
Nel caso di un
immobile destinato a una nuova funzione (ad esempio un cambio di destinazione d’uso), il
condono richiede che le opere siano completate in modo tale da
essere compatibili con la nuova destinazione, ma non è necessario che l’immobile sia già effettivamente adibito a quella destinazione. La giurisprudenza amministrativa ribadisce che, per il condono, il completamento funzionale dell’opera è cruciale, mentre la sua effettiva destinazione d’uso non è sempre determinante, purché le opere siano strutturalmente e funzionalmente compatibili con l’utilizzo previsto.