La legge sulla montagna continua il suo iter: dopo l’ok della Camera, ora torna al Senato
L’approvazione della Camera al disegno di legge con le disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
11 LUGLIO 2025
L’aula della Camera ha approvato con 153 sì e 110 no e nessun astenuto, il testo del disegno legge recante: “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”. Il testo tornerà in Senato per l’approvazione definitiva.
L’iter
Il contenuto del ddl è già stato approvato dal Senato ma successivamente modificato dalla commissione Bilancio che lo ha anche incrementato di 3 articoli (raggiungendo 33). Ora, dopo aver passato l’esame in sede referente dalla Commissione Bilancio della Camera, il provvedimento torna al Senato per la terza lettura. Le novità più rilevanti riguardano la
nuova classificazione dei territori montani basata su altimetria e pendenza, la norma che stanzia i fondi per i Comuni montani per l’anno per il periodo 2025-2027, con 40 milioni per misure a favore della
sanità, 20 milioni per l’
istruzione e una serie di interventi mirati al
sostegno dell’agricoltura, dei servizi digitali, della mobilità, del turismo, e al contrasto dello spopolamento con cui si raggiungeranno
circa 200 milioni.
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
Il provvedimento è composto da 33 articoli suddivisi in sei Capi:
-
Capo I: Gli articoli 1 e 2 definiscono le disposizioni generali del disegno legge stabilendo in particolare: la finalità di riconoscimento e promozione delle zone la cui crescita economica e sociale sia vincolata ad un interesse nazionale; e i criteri per la classificazione delle zone montane in base ai parametri di altimetria e pendenza;
-
Capo II: Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono la strategia nazionale (con cadenza triennale) per la montagna italiana (SMI), le risorse usufruibili e il relativo monitoraggio. Per quanto concerne il finanziamento è un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie a stabilire l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali e a quelli di competenza statale. Saranno poi le Regioni a definire le modalità di assegnazioni degli stanziamenti. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è invece l’incaricato del monitoraggio;
-
Capo III: Gli articoli dal 6 al 10 definiscono e riconoscono i “servizi pubblici”;
-
Capo IV: Gli articoli dall’11 al 18 disciplinano le linee guida per la “tutela del territorio”. L’obiettivo è adottare strumenti di recupero, disciplinare gli ecosistemi montani, preservare la biodiversità, censire con parametri unici le nuove aree monumentali e individuare altrettanti criteri per la definizione dei “rifugi”. Inoltre, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede, lavorano e investono nelle suddette aree. Si istituisce infine un tavolo tecnico per individuare misure per agevolare la compravendita di terreni agricoli.
-
Capo V: Gli articoli dal 19 al 26 incentrati sulle disposizioni in materia di sviluppo economico al fine di favorire lo sviluppo sociale, il turismo, l’occupazione e il ripopolamento delle zone montane con particolare rilevanza agli incentivi assegnati con le suddette istruzioni, gli sgravi contributivi per gli anni dal 2026 al 2030, e le agevolazioni.
-
Capo VI: Gli ultimi articoli contengono le “disposizioni finali” specifiche per gli Enti a statuto speciale e definiscono le autonomie applicabili dagli Enti locali.