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Condono edilizio in area vincolata: il Comune deve attenersi al parere della Soprintendenza

Approfondimento sulla sentenza del TAR Lazio (Sez. II-quater), 7 luglio 2025, n. 13290
 

15 LUGLIO 2025

Nel caso di una richiesta di condono edilizio relativa a un immobile situato in area vincolata, l’amministrazione comunale non può discostarsi dal parere espresso dall’ente preposto alla tutela del vincolo stesso. Lo ha ribadito il TAR del Lazio (Sez. II-quater) con la sentenza n. 13290/2025, respingendo il ricorso presentato da un privato contro Roma Capitale. Al centro della vicenda vi è una domanda di concessione edilizia in sanatoria per un edificio a destinazione commerciale, localizzato in un’area di interesse storico e archeologico nella Capitale. La Soprintendenza, in questo caso la Direzione Generale Musei Parco Archeologico di Ostia Antica, aveva espresso parere negativo in base all’art. 32 della legge 47/1985. Tale valutazione è risultata vincolante per il Comune, che non ha potuto concedere la sanatoria.
 

Nessun margine di discrezionalità per il Comune


Secondo quanto ricostruito nella sentenza, l’amministrazione comunale ha dichiarato di non disporre di alcun margine di autonomia decisionale dopo il pronunciamento negativo della Soprintendenza. Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha evidenziato come il proprio compito si limiti ad applicare il parere vincolante già espresso. Il ricorrente, contestando il parere e chiedendo comunque la concessione in sanatoria, si è dunque visto respingere la propria istanza. Il TAR ha ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza amministrativa: in presenza di vincoli paesaggistici o culturali, l’ultima parola spetta all’ente preposto alla tutela, e il Comune è tenuto a uniformarsi alle sue determinazioni.