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Il Comune non può negare l'installazione di stazioni radio senza fornire valide e specifiche motivazioni

La sentenza del TAR Lombardia (Sez. II), 25 giugno 2025, n. 585 chiarisce i limiti per l'amministrazione comunale

17 LUGLIO 2025

La sentenza del TAR Lombardia (Sez. II), 25 giugno 2025, n. 585 conferma che le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, come tali, compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche. In assenza di specifici vincoli paesaggistici, il Comune non può legittimamente negare l’installazione di una stazione radio base basandosi su generiche valutazioni di impatto visivo o sulla previsione di ambiti preferenziali nel PGT, dovendo comunque svolgere un’istruttoria tecnico-puntuale sul sito proposto. Non sono ammesse limitazioni localizzative generalizzate da parte dei Comuni, né richieste istruttorie sproporzionate che aggravino il procedimento. Il diniego comunale privo di specifica motivazione sito-specifica è dunque illegittimo e va annullato.

Contesto del caso


Il TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, è intervenuto nel ricorso proposto da una società operante nel settore delle telecomunicazioni contro un Comune, in relazione al diniego opposto alla richiesta di installazione di una stazione radio base.
L’istanza, presentata l’11 gennaio 2024 ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003, riguardava un sito non soggetto a vincolo paesaggistico. Nonostante il parere tecnico favorevole di ARPA Lombardia, l’amministrazione comunale ha rigettato l’istanza per asseriti motivi urbanistici e paesaggistici, vietando l’inizio dei lavori.

Questioni giuridiche principali

  • Validità del diniego comunale successivo alla formazione del silenzio-assenso
    La società ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento di diniego poiché intervenuto oltre i termini previsti dalla legge, sostenendo il perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003.
  • Legittimità delle valutazioni urbanistiche e paesistiche operate dal Comune
    La controversia ha toccato anche la questione della compatibilità urbanistica dell’impianto con il piano delle regole comunale e la correttezza della valutazione paesaggistica in area priva di specifici vincoli.
  • Obbligo di motivazione dell’atto negativo in conformità agli standard normativi ed eurounitari
    La sentenza affronta infine il tema della sufficienza e proporzionalità della motivazione dei provvedimenti di rigetto, alla luce anche della direttiva UE 2014/61.
Ratio decidendi (Analisi giuridica)
Il TAR ha subito rigettato l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, ritenendo che il provvedimento realmente lesivo fosse quello del 16 maggio 2024, che ha vietato l’inizio dei lavori, non potendo il precedente atto essere considerato atto conclusivo del procedimento. Non persiste l’ipotesi di un valido silenzio-assenso.
Nel merito, il TAR ha ritenuto infondato il diniego motivato dalla presunta incompatibilità urbanistica del sito, richiamando l’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, che eguaglia le infrastrutture per comunicazioni elettroniche alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza citata (Cons. Stato nn. 3853/2017, 5756/2019, 444/2018), è preclusa l’imposizione di limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti.
Quanto alla valutazione paesaggistica, il giudice ha chiarito che l’assenza di vincoli specifici riduce i margini di intervento dell’Amministrazione. L’impatto visivo, per quanto significativo, non costituisce ragione sufficiente per un diniego se non supportato da una valutazione tecnica specifica, che tenga conto delle soluzioni progettuali e dell’evoluzione del concetto di paesaggio. I rilievi comunali sono stati ritenuti generici e privi di un’effettiva istruttoria sito-specifica. Infine, è stata accertata la violazione degli obblighi motivazionali previsti dalla normativa europea, in particolare alla direttiva 2014/61/UE, che impone motivazioni trasparenti, oggettive e proporzionate per il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni.

Decisione finale e implicazioni giuridiche pratiche


Il TAR Brescia ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati. La decisione ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: le infrastrutture per reti pubbliche di comunicazione, in quanto assimilate a opere di urbanizzazione primaria, non possono essere escluse da intere zone del territorio comunale per mezzo di vincoli urbanistici o valutazioni paesistiche generiche.
La sentenza riafferma inoltre l’obbligo delle Amministrazioni comunali di condurre un’istruttoria tecnica puntuale su ogni sito proposto, valutandone la compatibilità senza preclusioni di principio, nel rispetto degli standard imposti anche dal diritto dell’Unione. Dal punto di vista pratico, il TAR chiarisce che l’offerta di siti alternativi da parte del Comune non può giustificare l’omessa valutazione dell’area proposta. Alle amministrazioni locali rimane il potere di cercare soluzioni tecniche (come le antenne camouflage) che consentano un bilanciamento tra esigenze di connettività e tutela del paesaggio.