Aggiornata la modulistica unificata per l’agibilità
La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali nella seduta del 30 luglio 2025 ha sancito l’accordo per le modifiche al modulo della segnalazione certificata per l’agibilità statale (atto n. 92/CU del 30 luglio 2025).
27 AGOSTO 2025
di Valeria Tarroni
La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali nella seduta del 30 luglio 2025 ha sancito l’accordo per le modifiche al modulo della segnalazione certificata per l’agibilità statale (atto n. 92/CU del 30 luglio 2025).
Con quest’ultimo accordo si completa l’aggiornamento di tutta la modulistica unificata e standardizzata per le pratiche edilizie alle novità apportate” al dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. 69/2024 c.d “Salva casa” convertito con mod. dalla L. 105/2024.
Si ricorda infatti che con l’Accordo dello scorso 27 marzo la Conferenza Unificata ha aggiornato la modulistica per la SCIA, il permesso di costruire, la SCIA alternativa al permesso di costruire, la CILA mentre l’aggiornamento della SCIA per l’agibilità era stato rinviato a successivo accordo.
Le modifiche al modulo per l’agibilita’ (allegato 1 dell’accordo)
Il modulo della SC per l’agibilità è modificato nelle seguenti sezioni:
-
alla sezione B “Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato”
L’attestazione circa
“la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, relativamente all’intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato” è integrata in adeguamento ai casi previsti all’
art. 24 del dpr 380/2001 nei nuovi commi 5-bis, 5-ter, 5-quater inerenti la deroga ai requisiti igienico-saniitari per:
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locali aventi altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
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alloggio mono-stranza con una superficie minimima, comprensiva di servizi
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inferiore a 28 mq., fino al limite massimo di 20 mq. per una persona
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inferiore a 38 mq. fino al limite massimo di 28 mq. per due persone
Condizioni per l’attestazione dell’agibilità:
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deve essere soddisfatto il requisito dell’adattabilità dei locali alle specifiche funzionali e dimensionali previste dal D.M. 236/1989 ed almeno una delle seguenti condizioni:
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che i locali siano situati in edifici che sono stati sottoposti a recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
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che sia stata realizzata una ristrutturazione edilizia con soluzioni alternative atta a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
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Alla Sezione A, alla Sezione B, alla Sezione C è sostituita “l’Informativa sul trattamento dei dati personali”
Ora tocca alle regioni e ai comuni
Le
Regioni entro il 30 settembre 2025 devono adeguare i contenuti della propria modulistica per la SC per l’agibilità alle modifiche approvate in Conferenza Unifica, in relazione alle specifiche normative regionali.
I Comuni, in ogni caso (dunque anche in assenza di intervento della Regione) sono tenuti ad adeguare la modulistica in uso entro il 30 ottobre 2025, sulla base delle previsioni dell’accordo sancito in Conferenza Unificata.
Si rammenta che la modulistica approvata, previa intesa o accordo in Conferenza Unificata, costituisce un livello essenziale delle prestazioni.
L’Accordo della Conferenza Unificata n. 92 del 30/7/2025 è reperibile al link:
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