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Impianti industriali e oneri concessori: occorre il permesso di costruire

Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. IV), con la sentenza del 30 giugno, n. 5633
 

4 SETTEMBRE 2025

Il Consiglio di Stato, (Sez. IV), con la sentenza del 30 giugno, n. 5633, ribadisce i principi applicativi degli oneri concessori per gli impianti industriali, chiarendo i limiti delle esenzioni previste dal testo unico dell’edilizia. La decisione conferma l’orientamento secondo cui le agevolazioni si applicano esclusivamente agli immobili strettamente funzionali alla produzione industriale.

Il caso

Il Comune aveva escluso dall’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 19, comma 1, del Testo Unico dell’Edilizia una mensa facente parte di un complesso industriale. L’appellante sosteneva che la mensa serviva un’unità produttiva con funzioni sia industriali che terziarie. Il Consiglio di Stato ha respinto tale argomentazione, chiarendo che la norma riguarda solo fabbricati complementari e asserviti alle esigenze produttive dell’impianto industriale, escludendo edifici non direttamente destinati alla produzione di beni industriali.
La decisione segue un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il pagamento degli oneri concessori costituisce la regola generale e le esenzioni rappresentano eccezioni da interpretare restrittivamente. In particolare, l’applicazione del regime agevolato è prevista solo in presenza di un nesso di stretta funzionalità o complementarità con l’attività industriale o artigianale. Anche un mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale comporta il pagamento della quota relativa al costo di costruzione, indipendentemente dalla realizzazione materiale di opere edilizie.

La destinazione degli immobili

La sentenza evidenzia come sia cruciale valutare correttamente la destinazione funzionale degli immobili nei complessi industriali. Amministrazioni e progettisti devono considerare che le agevolazioni per impianti industriali non si estendono a edifici accessori o generici, garantendo certezza del diritto in materia di edilizia e tutela del gettito degli oneri concessori.