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Sanatoria edilizia: illegittima l’estensione del titolo a opere non previste dal progetto

Il Consiglio di Stato, (Sez. VII), con la sentenza del 30 luglio 2025, n. 5671 conferma che la sanatoria non può coprire opere fuori progetto

8 SETTEMBRE 2025

La pretesa di estendere la sanatoria edilizia a opere non incluse nel progetto originario è contraria alla giurisprudenza consolidata. Lo ricorda il Consiglio di Stato, (Sez. VII), con la sentenza del 30 luglio 2025, n. 5671, confermando la legittimità di un’ordinanza comunale di demolizione emessa per opere abusive realizzate da un ristoratore sul litorale laziale. Il caso riguarda, tra le altre, un parapetto di 90 cm installato su una pedana del locale. Il proprietario sosteneva che l’opera fosse necessaria per la sicurezza e che rientrasse in una precedente sanatoria del 1999. Secondo il TAR, invece, la presenza del parapetto non nei grafici di condono esclude qualsiasi estensione automatica della sanatoria.

La pronuncia del Consiglio di Stato


Il Consiglio di Stato ha condiviso l’interpretazione del TAR, ribadendo che gli atti amministrativi devono essere letti secondo interpretazione letterale, senza attribuire significati impliciti. La mancata rappresentazione grafica dell’opera è quindi elemento preclusivo: la sanatoria non può coprire ciò che non è stato espressamente autorizzato. La sentenza conferma un principio chiaro della giurisprudenza: sicurezza e funzionalità non bastano a giustificare un’estensione implicita del titolo edilizio.

La decisione


“La pretesa di estendere la sanatoria al parapetto, in difetto di un’esplicita previsione dello stesso – concludono i giudici – si pone in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza unanime, secondo cui si applicano agli atti amministrativi le regole interpretative previste dagli artt. 1362 e segg. c.c. in materia di contratti, con preminenza del criterio dell’interpretazione letterale, senza attribuire a tali atti significati impliciti o inespressi, che contrasterebbero con il principio stesso di legalità”. Si ribadisce pertanto che, nel caso specifico, “«”la mancata rappresentazione del parapetto nei grafici di progetto è elemento preclusivo alla tesi dell’appellante, volta a sostenere che la sanatoria si sia estesa anche a detta opera”»”.