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Gare per le concessioni dei beni demaniali: la discrezionalità della PA prevale

Focus sulla sentenza del TAR Puglia (Sez.III), 1 luglio 2025, n. 906
 

9 SETTEMBRE 2025

Il TAR Puglia, con la sentenza n. 906 dell’1 luglio 2025, ha rigettato il ricorso di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, confermando la legittimità del Comune di indire gare per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime. La Corte ha stabilito che la normativa nazionale (art. 4, comma 1-bis, L. n. 118/2022), pur escludendo le ASD dall’obbligo di gara, non ne vieta l’utilizzo da parte dell’Amministrazione come strumento discrezionale per garantire la concorrenza e la migliore valorizzazione del patrimonio pubblico. Il principio giuridico affermato è che la gara non è vietata per le attività non economiche e che le proroghe legislative non conferiscono un diritto automatico al rinnovo, ma rimangono una facoltà per l’Amministrazione.

Contesto del caso

Il giudizio ha visto contrapporsi una parte ricorrente, un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) titolare di una concessione demaniale marittima, e il Comune. Il contenzioso è sorto a seguito della decisione del Comune di rimodulare la durata della concessione della ricorrente, inizialmente prorogata per legge fino al 2033, anticipandone la scadenza per adeguarla ai principi di concorrenza imposti dalla normativa europea e nazionale. L’Associazione ha impugnato tale provvedimento e i successivi atti comunali volti a indire gare pubbliche per l’assegnazione delle aree demaniali, sostenendo di essere esente da tali procedure in virtù della sua natura di Ente senza scopo di lucro e con finalità non economiche.
Questioni giuridiche principali
  • L’applicabilità della Direttiva Bolkestein: La parte ricorrente ha sostenuto che, non esercitando un’attività economica, la concessione dell’ASD dovesse essere sottratta all’applicazione delle procedure competitive. Il Tribunale ha dovuto quindi stabilire se l’esenzione prevista dalla nuova normativa nazionale (art. 4, comma 1-bis, L. n. 118/2022) comportasse un divieto per la Pubblica Amministrazione di ricorrere a gare.
  • La natura degli atti amministrativi impugnati (atti di indirizzo e preliminari): Il Tribunale ha dovuto valutare se le delibere e gli avvisi di consultazione pubblica, che non costituivano ancora bandi di gara formali, potessero essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
  • La legittimità del ricorso alla gara pubblica per le concessioni demaniali: Il cuore della controversia ha riguardato la facoltà (o l’obbligo) del Comune di procedere con gare pubbliche per la riassegnazione delle concessioni, a fronte della nuova disposizione che, secondo la ricorrente, offrirebbe la possibilità di affidamenti diretti per le attività a carattere sociale.

Ratio decidendi (Analisi giuridica)


Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso e i successivi motivi aggiunti, basando la propria decisione su un’attenta analisi della normativa e della giurisprudenza.
In primo luogo, il Giudice ha dichiarato l’inammissibilità di gran parte dei ricorsi aggiunti, qualificando gli atti comunali come meri atti di indirizzo, ricognitivi o preliminari e non come provvedimenti immediatamente lesivi. Nello specifico, la delibera di proroga della concessione è stata considerata un atto favorevole per la ricorrente, mentre gli altri atti impugnati non erano ancora sufficientemente concreti da incidere sulla sua sfera giuridica.
Nel merito, il Collegio ha affrontato la questione principale relativa all’interpretazione dell’art. 4, comma 1-bis, legge 118/2022. Il Tribunale ha sostenuto che tale norma non proibisce in alcun modo alla PA di indire le procedure di gara: il ricorso alla gara pubblica non è obbligatorio, ma non è neanche vietato, trattandosi di uno strumento che garantisce in modo efficace il principio di concorrenza “per il mercato”.
La sentenza ha evidenziato che la scelta del Comune di ricorrere all’evidenza pubblica è pienamente legittima, in quanto risponde ai principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza. La normativa offre una facoltà discrezionale alla PA, che può liberamente optare per il modello di gestione che ritiene più efficiente per massimizzare l’interesse pubblico.

Decisione finale e implicazioni giuridiche e pratiche

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha rigettato il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti. La decisione ha confermato la validità degli atti comunali, riconoscendo la piena legittimità della scelta del Comune di procedere con l’indizione di gare pubbliche per l’assegnazione delle aree demaniali. La sentenza riveste un’importanza significativa per il diritto amministrativo italiano, in particolare per la materia delle concessioni demaniali. Essa fornisce una chiara interpretazione dell’art. 4, comma 1-bis, L. n. 118/2022, stabilendo che la norma non impedisce alle Amministrazioni di scegliere la via della gara, anche per le concessioni a favore di Enti non economici.