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Bonifica dei siti contaminati: il Consiglio di Stato tutela il proprietario incolpevole, nessun obbligo senza colpa

Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato (Sez IV), 4 agosto 2025, n. 6885

10 SETTEMBRE 2025

La recente pronuncia del Consiglio di Stato ribadisce gli oneri e le responsabilità del proprietario incolpevole, che non ha contribuito all'inquinamento del sito, il quale è vincolato esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione e adottare le misure di prevenzione del danno ambientale.

Contesto del caso

La controversia riguarda l’inquinamento di un terreno agricolo situato lungo un fiume, di proprietà di un privato, erede dei precedenti titolari. La Città metropolitana di Milano e il Comune competente avevano imputato al proprietario la responsabilità omissiva di non avere adottato misure per impedire la contaminazione del suolo e delle acque, ordinandogli la bonifica. Il proprietario aveva impugnato tali provvedimenti dinanzi al TAR Lombardia, che gli aveva dato ragione. Gli Enti locali hanno quindi proposto appello.

Questioni giuridiche principali

  • Responsabilità del proprietario incolpevole: se il proprietario del fondo, pur non avendo causato l’inquinamento, possa essere considerato responsabile per omissione di cautele atte a prevenire la propagazione della contaminazione;
  • Distinzione tra responsabilità per abbandono di rifiuti e responsabilità per inquinamento: la Corte è stata chiamata a chiarire se gli obblighi di bonifica e messa in sicurezza possano gravare sul proprietario estraneo all’inquinamento o solo sull’autore materiale della contaminazione;
  • Portata degli obblighi di prevenzione: la sentenza affronta il tema se le misure di prevenzione, previste dall’art. 245 codice ambientale, possano includere la bonifica o la rimozione di rifiuti, o se tali obblighi restino limitati a interventi urgenti e immediati.

Ratio decidendi (analisi giuridica)

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’ordinamento distingue nettamente tra la responsabilità per abbandono di rifiuti (art. 192 cod. amb.) e la responsabilità per inquinamento (artt. 242 ss. cod. amb.). Solo chi ha provocato o concorso a provocare la contaminazione è obbligato agli interventi di bonifica. Il proprietario incolpevole, non responsabile della contaminazione, è tenuto esclusivamente a segnalare i superamenti delle soglie di contaminazione e ad adottare le sole misure di prevenzione, senza alcun obbligo di messa in sicurezza di emergenza o di bonifica.
La Corte ha evidenziato che imputare al proprietario l’obbligo di rimozione dei rifiuti o di bonifica equivarrebbe a estendere la responsabilità da inquinamento a soggetti estranei, in contrasto con il principio “chi inquina paga” (art. 191 TFUE). Inoltre, nel caso concreto, non vi erano provvedimenti amministrativi validi che imponessero obblighi specifici al proprietario, né risultava un suo apporto causale.
Il ricorso degli Enti locali è stato quindi ritenuto infondato, essendo stata ascritta al proprietario una generica responsabilità omissiva priva di base normativa.

Decisione finale e implicazioni giuridiche e pratiche 

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli della Città metropolitana di Milano e del Comune interessato, confermando la decisione del TAR Lombardia. La decisione consolida l’orientamento giurisprudenziale che esclude la responsabilità automatica del proprietario del fondo contaminato, salvo prova di dolo, colpa o specifici obblighi violati. In prospettiva, la pronuncia rafforza la tutela dei proprietari “incolpevoli” rispetto alle pretese delle Amministrazioni, circoscrivendo i loro oneri a segnalazioni e misure preventive urgenti.