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Danno erariale: la recente pronuncia della Corte dei conti sulle responsabilità di controllo

Rimborsi spese non documentati nelle società in house configurano danno erariale e responsabilità dei sindaci
 
 
 
 

16 SETTEMBRE 2025

La recente sentenza della Corte dei conti (Sez. Giursd. Liguria), si inserisce nel dibattito inerente alla sfera del danno erariale, stabilendo un principio cardine: i rimborsi spese a favore di amministratori in inattività di società in house sono legittimi solo se adeguatamente documentati e autorizzati, nel rispetto dei limiti normativi e statutari. L’assenza di giustificativi integra danno erariale, con responsabilità principale a titolo di dolo in capo al Presidente e concorrente responsabilità sussidiaria, per colpa grave, della segreteria e del collegio sindacale per omessi controlli. È esclusa la compensatio lucri cum damno, dovendosi garantire il principio di corretta gestione delle risorse pubbliche.

Contesto del caso

La sentenza è stata emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria.
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio l’ex Presidente del CdA di una società in house del Comune di Genova, insieme alla responsabile della segreteria generale e ai membri del collegio sindacale, per il risarcimento del danno erariale derivante da indebiti rimborsi spese di trasferta (periodo 2017-2019). La Procura chiedeva la condanna principale a titolo di dolo e, in subordine, la responsabilità sussidiaria per colpa grave degli altri convenuti.

Questioni giuridiche principali

Giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei sindaci di società in house: la difesa sosteneva che, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 175/2016, la Corte fosse priva di giurisdizione sui componenti degli organi di controllo. La Corte ha chiarito che per le società in house tutti gli organi sociali hanno un rapporto di servizio con l’Ente pubblico, rientrando così nella giurisdizione contabile;
Legittimità dei rimborsi spese a favore di un Presidente in quiescenza: è stato affrontato il tema della gratuità degli incarichi conferiti a pensionati (art. 5, comma 9, d.l. 95/2012) e della necessità che eventuali rimborsi siano documentati e autorizzati;
Responsabilità degli organi di controllo e della segreteria: è stato valutato se il collegio sindacale e la responsabile della segreteria avessero omesso i dovuti controlli, consentendo la liquidazione di spese non giustificate.
Ratio decidendi (analisi giuridica)
La Corte ha ribadito che i componenti del collegio sindacale delle società in house sono soggetti alla giurisdizione contabile, in quanto parte integrante del rapporto di servizio pubblico.
Quanto al merito, il Collegio ha distinto i rimborsi per i trasferimenti casa-lavoro (in parte documentati e ammissibili) da quelli relativi ad altre trasferte non giustificate. La mancanza di adeguata documentazione ha comportato la configurazione di danno erariale. È stato affermato il principio secondo cui la prova dell’inerenza della spesa non può basarsi su autocertificazioni o dichiarazioni postume, ma richiede documentazione coeva e verificabile.
Il dolo del Presidente è stato ravvisato nell’uso distorto di fondi pubblici a fini personali, mentre la colpa grave della responsabile di segreteria e dei sindaci è stata ricondotta a condotte omissive e di macroscopica superficialità. Respinta l’eccezione di “compensatio lucri cum damno”, è stata esclusa la possibilità di compensare il danno con il vantaggio economico derivante dalla gratuità dell’incarico.

Decisione finale e implicazioni giuridiche e pratiche

La pronuncia conferma l’orientamento rigoroso sulla rendicontazione dei rimborsi spese in caso di incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza, chiarendo che l’assenza di documentazione idonea configura automaticamente danno erariale.
Rilevante è l’estensione della giurisdizione contabile anche ai sindaci delle società in house, con una responsabilità autonoma e stringente di vigilanza sostanziale, non solo formale.
Sul piano pratico, la decisione impone alle società partecipate pubbliche di adottare regolamenti puntuali sui rimborsi e di rafforzare i controlli interni, pena la responsabilità patrimoniale diretta dei soggetti coinvolti.