La legge sulla montagna dopo le modifiche al Senato: cosa cambia?
Servizi per l’infanzia, tutele per la polizia locale e protezione della flora e della fauna: la legge che viene in soccorso ai Comuni montani
19 SETTEMBRE 2025
Dopo l’approvazione nell’aula della Camera ha con 153 sì e 110 no e nessun astenuto, il testo del disegno legge recante: “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” è stato definitivamente approvato in Senato lo scorso 10 settembre. In occasione della terza lettura, l’organo ha apportato al testo alcune modifiche integrandolo con nuove disposizioni. Vediamole:
I fondi stanziati
Nessuna modifica inerente allo stanziamento dei fondi, il testo rimane fedele alla cifra di 200 milioni annui che saranno destinati agli Enti locali ai sensi della legge di bilancio del Governo Draghi, a partire dal 2023. Il focus su cui si incentrano le modifiche si attesta sui parametri di:
1)
Ridistribuzione;
2)
Definizione delle priorità.
In particolare il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli chiede la ridefinizione, con i criteri oggettivi di altezza e pendenza, dei territori considerabili montani per essere sicuri di devolvere le cifre ai Comuni interessati e riconducibili alla definizione di Comuni montani.
Promozione dei servizi per l’infanzia
Il testo di legge si incrementa al Senato dell’articolo 8: “Promozione dei servizi educativi per l’infanzia nei comuni montani”, composto di due commi:
-
Il primo comma promuove lo sviluppo di servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) nei Comuni montani, con l’obiettivo di sostenere la natalità e favorire la permanenza delle famiglie sul territorio. Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali possono promuovere i servizi educativi attivando nidi e micronidi, anche aziendali, secondo soluzioni flessibili e diversificate, tarate sulle peculiarità socio-economiche delle aree montane. L’intervento punta a garantire l’equilibrio tra tempi di lavoro dei genitori e cura dei bambini, nonché un’omogenea presenza e qualità dei servizi educativi, colmando uno dei principali divari infrastrutturali che penalizzano la vita nei territori di montagna;
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Una quota fino al 20% del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane potrà finanziare progetti innovativi per potenziare servizi educativi e creare poli per l’infanzia nei Comuni montani. Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e nel rispetto delle linee pedagogiche nazionali. La misura mira a sostenere la natalità e la permanenza delle famiglie in montagna, rafforzando l’offerta educativa con strumenti mirati e coerenti con la Strategia nazionale per le montagne italiane (SMI).
Novità per la polizia locale
L’esame al Senato ha apportato delle modifiche nell’articolo 13, all’
articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
La norma estende a Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano la
possibilità di dotare i corpi di polizia locali e le strutture di protezione civile di strumenti di autodifesa, alle stesse condizioni già previste per i corpi forestali. L’autorizzazione avviene previa intesa con il Dipartimento nazionale della protezione civile e con rigorosi requisiti di idoneità: esclusi i soggetti con cause ostative indicate nel TULPS o privi del certificato medico richiesto. Modificata anche la rubrica dell’articolo, che ora include espressamente le strutture operative territoriali di protezione civile.
Specifiche tutele sui valichi montani
All’articolo 15 “
Disposizioni in materia di limiti all’esercizio dell’attività venatoria nei valichi montani” è presente la modifica alla legge n. 157/1992, si introduce specifiche
tutele sui valichi montani oltre i 1.000 metri, interessati dalle rotte migratorie dell’avifauna. In tali aree, individuate tramite decreto ministeriale previo accordo in Conferenza Stato-Regioni e sentiti ISPRA e Comitato faunistico-venatorio, vengono
istituite zone di protezione speciale con limiti stringenti all’attività venatoria, regolata dalle Regioni. In attesa del decreto, restano in vigore le disposizioni regionali applicabili alla stagione 2023-2024, in linea con i principi sanciti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 254/2022) sul bilanciamento tra tutela ambientale e caccia.
Tutela della biodiversità
Nell’articolo 14 “
Parchi e aree protette in zone montane“; la disposizione consente, nell’ambito della Strategia per le montagne italiane (SMI), l’avvio di
progetti straordinari di ricerca e monitoraggio sulla biodiversità nei parchi e nelle aree protette dei Comuni montani. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di questi territori come presidi di tutela ambientale, promuovendo
studi e attività tecnico-scientifiche dedicate alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna. Particolare attenzione è posta sulla fragilità degli ecosistemi nelle interazioni uomo-ambiente, sulla coesistenza con la fauna selvatica e sull’adozione delle migliori pratiche di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.