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Nessun limite di tempo alla revoca della concessione sanatoria se i dati sono errati

Focus sulla sentenza del TAR Marche, (Sez. II), del 3 settembre 2025, n. 654
 

29 SETTEMBRE 2025

Il TAR Marche, (Sez. II) con la sentenza n. 654 del 3 settembre 2025 ha confermato un principio essenziale per gli uffici tecnici comunali e per gli operatori del settore edilizio: la concessione in sanatoria può essere revocata anche decenni dopo il rilascio, qualora emerga che il titolo sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni inesatte o rappresentazioni errate dei luoghi. La pronuncia chiarisce i limiti temporali dell’autotutela amministrativa e ribadisce l’obbligo dei Comuni di garantire il rispetto dei presupposti di legge, indipendentemente dalla decorrenza dei termini ordinari di annullamento.

Il caso concreto: dal condono al diniego tardivo


La vicenda riguarda una concessione edilizia del 1996, relativa a un garage seminterrato, annullata dal Comune nel 2016 dopo sopralluoghi effettuati nel 2015. Il ricorrente sosteneva che l’amministrazione fosse stata ingannata dall’altezza dichiarata nella perizia asseverata (2,50 metri) e contestava la violazione dei termini previsti dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, secondo cui l’annullamento d’ufficio dovrebbe avvenire entro diciotto mesi.
Il TAR ha respinto il ricorso, evidenziando che l’atto di revoca costituisce esercizio legittimo dell’autotutela, necessario per correggere errori derivanti da rappresentazioni non conformi alla realtà dei luoghi. L’altezza effettiva, 2,80 metri, comportava una cubatura superiore a quella ammessa per la sanatoria, rendendo l’atto originario privo dei presupposti di legge. La pronuncia conferma che la decorrenza del tempo non può ostacolare l’esercizio di poteri di autotutela finalizzati a tutelare l’interesse pubblico e la legalità urbanistica.
Implicazioni operative per gli uffici comunali
Per i dipendenti pubblici, la sentenza offre indicazioni operative chiare: la verifica della conformità dei titoli edilizi deve essere continua, anche a distanza di molti anni dalla loro concessione. In particolare, l’autotutela non è limitata dai termini ordinari di annullamento se emergono presupposti di illegittimità derivante da informazioni false o incomplete. Gli uffici tecnici devono quindi predisporre procedure di controllo documentale e sopralluoghi accurati, affinché eventuali irregolarità possano essere tempestivamente sanate o revocate, garantendo la tutela del patrimonio edilizio e del rispetto della normativa vigente.