
Acquisizione facoltativa di immobili occupati sine titulo: chiarimenti dalla Giustizia Amministrativa siciliana
L’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 consente alla P.A. di acquisire un immobile illegittimamente occupato, ma senza obbligo automatico
1 OTTOBRE 2025
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con l’ordinanza n. 253 del 8 settembre 2025, ha chiarito i termini giuridici della gestione degli immobili occupati sine titulo da parte delle pubbliche amministrazioni, evidenziando la natura facoltativa dell’obbligo di acquisizione previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001. La pronuncia interessa direttamente le amministrazioni locali e centrali che gestiscono patrimoni immobiliari, in particolare nelle situazioni di occupazione illegittima.
L’espropriazione
Secondo l’ordinanza, l’immobile detenuto e trasformato dalla pubblica amministrazione senza legittima espropriazione deve essere restituito al proprietario con rimessa in pristino, salvo che sussistano esigenze di interesse pubblico prevalente. L’acquisizione ex nunc dell’immobile, infatti, non costituisce un obbligo automatico, ma una facoltà discrezionale della P.A. che può essere esercitata solo se motivata da ragioni di pubblica utilità. La decisione conferma il principio secondo cui l’amministrazione deve operare sempre nel rispetto dei diritti dei privati, evitando imposizioni arbitrarie.
La facoltà come obbligazione giuridica
Dal punto di vista dogmatico, l’art. 42-bis configura una
“obbligazione facoltativa”: la res è soggetta a obbligo, ma la soluzione è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. In termini pratici, si tratta di un
duae in facultate solutionis, dove la P.A. può scegliere tra la restituzione immediata o l’acquisizione dell’immobile, sempre
nel rispetto delle finalità pubbliche. Tale principio orienta le amministrazioni nello sviluppo delle politiche di gestione del patrimonio immobiliare, fornendo una
base normativa chiara per le decisioni sulle occupazioni illegittime.