Riequilibrio dei prezzi nei servizi rifiuti: indicazioni dalla giurisprudenza su proroghe tecniche e corrispettivi
Il Consiglio di Stato, (Sez.IV), sentenza del 22 luglio 2025 n.6466 chiarisce il ruolo delle deliberazioni ARERA e della revisione prezzi per le imprese che gestiscono il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
10 OTTOBRE 2025
La gestione dei servizi di igiene urbana in regime di monopolio naturale comporta un equilibrio delicato tra i costi sostenuti dall’operatore e l’efficienza economica del servizio pubblico. Il Consiglio di Stato, (Sez.IV), con la sentenza del 22 luglio 2025 n.6466, offre importanti chiarimenti sul riconoscimento del riequilibrio prezzi in caso di proroga tecnica dei contratti.
Il caso
Nel Comune, l’impresa gestiva il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi in esecuzione di un contratto aggiudicato nel 2016 e formalizzato nel 2021. L’impresa ha richiesto un
adeguamento dei corrispettivi contrattuali a fronte dell’incremento dei costi operativi, richiamando anche le
delibere ARERA sul metodo tariffario (MTR). Il Comune ha rigettato l’adeguamento automatico e ha notificato un
preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, contestato dall’operatore.
Le questioni principali affrontate dalla Corte riguardano:
-il diritto dell’impresa a un riequilibrio dei corrispettivi;
-il valore vincolante delle deliberazioni ARERA sui prezzi massimi della TARI;
-la legittimità e l’efficacia del preavviso di diniego del Comune.
L’analisi giuridica
Il
Consiglio di Stato ha ribadito che le
delibere ARERA definiscono
prezzi massimi della TARI finalizzati all’efficienza e all’economicità del servizio, senza determinare automaticamente corrispettivi superiori rispetto a quelli pattuiti in gara.
Il giudice ha confermato che l’unico strumento per adeguare i corrispettivi in caso di sopravvenienze straordinarie è la
revisione prezzi ex
art. 115 d.lgs. 163/2006 (oggi art. 60 d.lgs. 36/2023). L’atto del Comune del 31 marzo 2022 è stato qualificato come
preavviso di rigetto valido, e pertanto l’impugnazione dell’impresa è risultata infondata.
Il TAR aveva precedentemente accolto solo i motivi aggiunti legati a questioni procedurali, rigettando le richieste principali relative all’adeguamento automatico dei corrispettivi. La Corte ha inoltre chiarito che non sussiste alcuna violazione costituzionale né espropriazione di risorse a danno del gestore, in quanto l’ordinamento riconosce il rischio d’impresa nei servizi pubblici in monopolio naturale.
La decisione
La sentenza offre indicazioni operative fondamentali:
Gli operatori devono fare riferimento alla revisione prezzi per compensazioni straordinarie;
Le delibere ARERA stabiliscono limiti regolatori, non aumenti automatici dei corrispettivi;
I preavvisi di rigetto dell’amministrazione, correttamente motivati, costituiscono atto valido e tempestivo.
In pratica, i gestori dei servizi di igiene urbana devono monitorare attentamente i propri costi e richiedere la revisione prezzi solo per circostanze eccezionali. Le amministrazioni, dal canto loro, possono gestire proroghe tecniche e contratti in corso assicurando trasparenza, conformità normativa ed equilibrio tra tutela dell’utenza e diritti del gestore.