Autorizzazione paesaggistica: il termine di 60 giorni è perentorio, ma si interrompe per carenze istruttorie
Il TAR Campania, Salerno, (Sez. I), con la sentenza del 13 ottobre 2025, n. 1646 ribadisce che il termine per l’annullamento dell’autorizzazione decorre solo dalla ricezione completa degli atti
20 OTTOBRE 2025
Il termine di sessanta giorni entro il quale la Soprintendenza può esercitare il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è perentorio, ma può essere interrotto quando la documentazione trasmessa dal Comune risulta incompleta o quando emergono esigenze istruttorie specifiche. È questo il principio ribadito dal TAR Campania, Salerno, (Sez. I), con la sentenza del 13 ottobre 2025, n. 1646, che ha respinto il ricorso di un privato contro il parere negativo della Soprintendenza su una richiesta di condono edilizio per alcune opere realizzate senza titolo abilitativo.
La vicenda e le tappe procedimentali
La controversia trae origine da una domanda di condono edilizio presentata nel lontano 1986 per alcune modifiche apportate a un immobile, tra cui l’apertura di finestre e la costruzione di una scala esterna nel cortile interno. Dopo una prima integrazione documentale, nel marzo 1998 la Commissione edilizia comunale e l’Ufficio tecnico avevano espresso parere favorevole,
rilasciando il nullaosta paesaggistico per gli interventi da sanare. Tale documentazione era stata quindi trasmessa alla Soprintendenza competente per il controllo di legittimità.
Quest’ultima, tuttavia, aveva richiesto, con nota del 15 maggio 1998, di integrare la pratica “nel più breve tempo possibile”, rilevando carenze nella planimetria generale, nelle indicazioni grafiche e nella documentazione fotografica. La Soprintendenza aveva anche avvertito che la mancata trasmissione dei documenti richiesti avrebbe comportato la sospensione della pratica. Da allora, però, la parte interessata non aveva mai provveduto a completare l’invio degli atti, e solo nel 2024 aveva ripresentato un’
istanza di valutazione paesaggistica nell’ambito del procedimento di
condono.
Il principio giuridico richiamato dal TAR
Il ricorrente sosteneva che la Soprintendenza avesse agito tardivamente, poiché il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 82, comma 9, del D.P.R. n. 616/1977 per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica era decorso senza che l’Amministrazione statale si fosse pronunciata. Secondo la tesi del privato, il nullaosta comunale del 1998 sarebbe pertanto divenuto definitivo e non più impugnabile.
Il TAR ha però respinto l’argomento, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui
il termine di sessanta giorni è sì perentorio, ma decorre solo dalla ricezione completa della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla valutazione. Se la documentazione è incompleta o se la Soprintendenza richiede integrazioni, il termine resta sospeso e riprende a decorrere soltanto dal momento in cui tutti gli atti richiesti vengono trasmessi.
La decisione e le conseguenze pratiche
Nel caso concreto, i giudici hanno accertato che la richiesta di integrazione del 1998 era rimasta inevasa e che la documentazione completa non era mai pervenuta. Tale inerzia, sottolinea la sentenza,
si configura come una rinuncia implicita alla conclusione del procedimento paesaggistico. Ne consegue che il nullaosta comunale rilasciato nel 1998 deve considerarsi inefficace, poiché non ha mai superato il controllo di legittimità della Soprintendenza, che rappresenta un passaggio obbligato per la validità del titolo.
Il TAR di Salerno ha dunque confermato la legittimità del parere negativo e respinto integralmente il ricorso del privato, ribadendo un principio di grande rilievo per le amministrazioni:
il termine di sessanta giorni per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica non è assoluto, ma è strettamente collegato alla completezza della documentazione e all’effettiva possibilità di esercitare il controllo istruttorio.
Una pronuncia che richiama gli Enti locali e i professionisti alla necessità di garantire un flusso documentale accurato e tempestivo, condizione indispensabile per la validità e la certezza dei procedimenti paesaggistici.