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Il dehors con vetrate scorrevoli risulta essere una pergotenda: non occorre nessun titolo edilizio

Il Consiglio di Stato, (Sez. II), con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 5828 corregge il TAR e ribadisce: le chiusure vetrate amovibili non creano nuovi volumi e rientrano nell’edilizia libera

24 OTTOBRE 2025

Il Consiglio di Stato, (Sez. II), con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 5828 torna a chiarire un tema ricorrente: la corretta qualificazione della pergotenda, una delle opere più discusse nell’ambito dell’edilizia leggera. L’occasione nasce da un ricorso avverso un’ordinanza comunale di rimozione di un dehors dotato di copertura retrattile e chiusure laterali in vetro scorrevole.

Il caso: la tenda abusiva del ristorante


Il Comune riteneva che la struttura, composta da una pavimentazione, una tenda retrattile in pvc e pareti vetrate scorrevoli, configurasse un nuovo volume edilizio chiuso, imponendo quindi la demolizione per assenza di titolo abilitativo. Il TAR confermava la tesi comunale, affermando che le vetrate perimetrali, pur scorrevoli, “snaturavano” la natura aperta della struttura e producevano un ampliamento stabile dei locali del ristorante.

La correzione del Consiglio di Stato


Palazzo Spada ha invece ribaltato la decisione, richiamando la propria sentenza n. 607 del 27 gennaio 2025 e ribadendo che la pergotenda rientra tra gli interventi di edilizia libera, a condizione che non alteri in modo permanente l’assetto edilizio esistente. Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto decisive alcune caratteristiche tecniche: le vetrate sono completamente amovibili, prive di opere murarie e semplicemente inserite in binari metallici, da cui possono essere estratte senza demolizioni. Inoltre, la struttura non presenta impianti termici né isolamento: il vetro, spesso solo un centimetro, non consente la trasformazione in ambiente chiuso e stanziale.

Il principio ribadito e la decisione presa


Il Consiglio di Stato ha quindi confermato che un’opera formata da copertura retrattile e chiusure laterali in vetro scorrevole, se mantiene la destinazione esterna dello spazio, deve essere considerata pergotenda, e dunque realizzabile senza permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e del Testo dell’edilizia libera.
La decisione contribuisce a consolidare l’orientamento giurisprudenziale in materia, dopo anni di incertezze interpretative tra TAR e Consiglio di Stato. In sintesi, la presenza di chiusure laterali amovibili non muta la natura aperta e temporanea dell’opera, finché non si realizzi una vera trasformazione dello spazio in ambiente chiuso, stabile e climatizzato.
Per i Comuni e per i professionisti del settore, la sentenza segna un ulteriore passo verso la semplificazione e la certezza del diritto nelle installazioni di dehors, pergolati e coperture mobili.