Acquisizione sanante: il TAR ribadisce la competenza esclusiva del Consiglio comunale
Focus sulla sentenza del TAR Sicilia-Catania (Sez. III) del 21 novembre 2025, n. 3309 in tema di gestione dei procedimenti espropriativi e obblighi in presenza di occupazioni illegittime
25 NOVEMBRE 2025
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), del TUEL, l’adozione del provvedimento conclusivo di acquisizione sanante spetta in via esclusiva al Consiglio comunale, trattandosi di un atto riconducibile agli “acquisti e alienazioni immobiliari”, riservati alla competenza dell’organo consiliare. Tale interpretazione è costantemente confermata dalla giurisprudenza amministrativa, che ribadisce come solo il Consiglio possa esprimere la volontà dell’ente in ordine all’acquisizione definitiva dell’area illegittimamente occupata.
In quest’ottica si inserisce una recente decisione del TAR Sicilia-Catania (Sez. III) del 21 novembre 2025, n. 3309, che torna a porre l’accento su un tema cruciale per gli Enti locali: la gestione dei procedimenti espropriativi e l’obbligo di provvedere in presenza di occupazioni illegittime. Il caso riguarda alcuni proprietari di terreni, coinvolti in due diverse procedure di esproprio iniziate negli anni ’90 e nei primi anni 2000 e mai giunte, tuttavia, all’adozione del decreto finale. L’area è stata occupata e in parte trasformata, ma il Comune non ha definito la vicenda né con un provvedimento di restituzione né attraverso l’istituto dell’acquisizione sanante previsto dall’art. 42-bis del Testo Unico Espropriazioni. Di fronte al perdurante silenzio, i proprietari hanno attivato il rimedio giurisdizionale contro l’inerzia, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare all’Ente l’adozione di un atto espresso.