La sentenza del TAR Lombardia-Brescia (Sez. II), del 10 novembre 2025, n. 1014 analizza i poteri dell’Amministrazione comunale e la differenza tra CILAS/CILA e SCIA
2 DICEMBRE 2025
In materia di CILA e CILAS, l’Amministrazione comunale non dispone di poteri inibitori o di autotutela analoghi a quelli previsti per la SCIA, potendo esercitare esclusivamente poteri di vigilanza e sanzionatori ai sensi degli artt. 6-bis e 27 ss. del d.P.R. 380/2001. Ne consegue che il Comune non può dichiarare inefficace una CILAS né sospenderne l’efficacia ma è tenuta unicamente a verificare ex post la corrispondenza dei lavori eseguiti a quelli assentibili tramite CILA, lo ribadisce la recente sentenza del TAR Lombardia-Brescia (Sez. II), del 10 novembre 2025, n. 1014.
La sentenza emessa dal TAR Lombardia, Brescia (Sez. II), in un giudizio promosso dalla società appaltatrice dei lavori contro il Comune, riguarda l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione lavori e del provvedimento di dichiarazione di inefficacia della CILAS relativa a interventi ammessi al Superbonus 110%. Il procedimento era caratterizzato da accertamenti comunali, interventi dell’Agenzia delle Entrate e una verificazione tecnica disposta dal TAR.