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Impugnazione di titoli edilizi: la vicinitas non basta senza un pregiudizio concreto

Approfondimento sulla sentenza del TAR Lombardia-Milano (Sez. IV) del 19 dicembre 2025 n. 4202

 

21 GENNAIO 2026

Con la sentenza del 19 dicembre 2025 n. 4202, il TAR Lombardia-Milano (Sez. IV) è tornato a ribadire un principio ormai centrale nel processo amministrativo in materia edilizia: la sola “vicinitas” non è sufficiente a fondare la legittimazione all’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi. Accanto al collegamento territoriale con l’area interessata dall’intervento, è indispensabile che il ricorrente alleghi e dimostri un pregiudizio concreto, attuale e personale. Una posizione che si inserisce in modo coerente nel solco dell’orientamento tracciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 22/2021 e successivamente ribadito dalle decisioni del Consiglio di Stato nn. 4117/2025 e 3246/2025.

 
Il criterio della “vicinitas”, inteso come stabile e qualificato rapporto territoriale con la zona oggetto dell’intervento edilizio, resta dunque una condizione rilevante ai fini della legittimazione, ma non può sostituire l’interesse a ricorrere, che costituisce un requisito autonomo dell’azione. Quest’ultimo richiede la dimostrazione di una lesione effettiva e specifica della sfera giuridica del ricorrente, escludendo che possano essere sufficienti doglianze di carattere meramente ipotetico, astratto o emulativo.