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Variante urbanistica: comitato spontaneo e legittimazione ad agire

Approfondimento sulla sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa-Trento del 17 dicembre 2025, n. 197

22 GENNAIO 2026

Con sentenza del 17 dicembre 2025, n. 197, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un comitato spontaneo di cittadini e da una proprietaria residente contro gli atti di adozione e approvazione della variante urbanistica non sostanziale.

 
Oggetto di impugnazione erano, in particolare, i provvedimenti del Commissario ad acta e la deliberazione della Giunta provinciale che hanno dato via libera alla nuova disciplina urbanistica dell’area, con specifico riguardo alle strutture ricettive della fascia lago e alla destinazione di un’area regolata da un accordo urbanistico tra Comune e società privata. Prima ancora di entrare nel merito delle censure (partecipazione, consumo di suolo, accordo urbanistico), il Collegio ha ritenuto dirimente il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, fissando in modo particolarmente chiaro i requisiti per riconoscere ai comitati spontanei la possibilità di agire davanti al giudice amministrativo.