Commento a:
TAR Sicilia-Catania, (Sez. II) - sentenza 17/2/2026 n. 496
La giurisprudenza ha costantemente ricondotto l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 (Testo unico delle Espropriazioni per pubblica utilità) alla competenza del Consiglio comunale. È illegittimo il provvedimento adottato con determina dirigenziale.
Il contesto del caso
La vicenda trae origine da una procedura espropriativa avviata e che non si conclusa con l’adozione di un formale decreto di esproprio, determinando una situazione di occupazione sine titulo.
La motivazione della sentenza e i richiami alla giurisprudenza
Il provvedimento di acquisizione disciplinato dall’art. 42-bis non è un atto meramente esecutivo o di gestione; esso presuppone una complessa e discrezionale valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera realizzata e l’interesse privato del proprietario del bene illegittimamente occupato.
La norma richiede all’Amministrazione di motivare in modo specifico le “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione”.
Si tratta di una scelta di alta Amministrazione, che implica una ponderazione complessa di interessi, con significative ricadute sul bilancio e sul patrimonio dell’ente, che non può essere demandata a un organo di gestione.
Tale valutazione rientra nelle attribuzioni fondamentali dell’organo rappresentativo, deputato a compiere le scelte fondamentali per la comunità, a definire gli obiettivi e i programmi e a valutare la rispondenza delle azioni amministrative all’interesse pubblico generale (TAR Campania, Napoli, n. 180/2019).
La Corte di Cassazione ha affermato che: “in caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il ricorso da parte del privato ai fini della determinazione dell’indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, organo che ha la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 267 del 2000, agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, così ricomprendendo anche l’ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, restando irrilevante, ai fini della predetta impugnazione, il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell’ufficio comunale” (Cass. civ. sez. I, 16/04/2025, n.10074).
Il Consiglio di Stato ha chiarito che “l’atto di acquisizione sanante, per i profili di discrezionalità che lo caratterizzano, esorbita, pertanto, dalla competenza dell’ufficio tecnico” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10/05/2018, n. 2810).
L’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli “atti fondamentali”, tra i quali, alla lettera l), sono espressamente inclusi gli “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione”.
La decisione del TAR
La determina dirigenziale di acquisizione sanante, essendo stata adottata da un organo (il Dirigente dell’Area Tecnica) privo della relativa competenza, è palesemente illegittima per vizio di incompetenza relativa
Il vizio non può essere sanato con l’avvio del procedimento di ratifica da parte del Consiglio Comunale e con la proposta di deliberazione consiliare presentata in giudizio dalla difesa comunale che costituisce un mero atto endoprocedimentale, preparatorio della futura ed eventuale decisione dell’organo competente (solo con l’adozione della delibera consiliare si perfeziona una convalida o una ratifica).
L’annullamento dell’atto dirigenziale comporta l’obbligo per l’Amministrazione di ri-esercitare il potere di acquisizione investendo della decisione l’organo a ciò deputato dalla legge, ovvero il Consiglio Comunale.